T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 07-03-2011, n. 1328 avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sono impugnati gli atti meglio specificati in epigrafe con i quali la Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna per la sessione 2009, in sede di valutazione degli elaborati redatti presso la Corte di Appello di Napoli, ha assegnato alla dott.ssa C. il punteggio complessivo di 83 (inferiore a quello minimo previsto per l’ammissione alle prove orali), attribuendo il voto di 28 alla prova di diritto civile, 25 in quella di diritto penale e 30 nell’atto giudiziario in diritto civile.

L’esponente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che chiede la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione degli atti gravati, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza breve sussistendo le condizioni previste dagli artt. 60 e 74 del cod. proc. amm., dandone avviso alle parti presenti.

Il ricorso si appalesa manifestamente infondato alla luce delle seguenti considerazioni:

– la censura che attiene al difetto di motivazione è infondata alla luce del prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540, 4 febbraio 2008, n. 294; 6 settembre 2006 n. 5160; 7 maggio 2004 n. 2881; 17 dicembre 2003 n. 8320; 1 marzo 2003 n. 1162; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 ottobre 2010 n. 32840) e di questa Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 dicembre 2009 n. 9511; 24 settembre 2008, n. 10731) secondo cui, anche in vigenza dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, negli esami per l’abilitazione alla professione legale, l’attribuzione del punteggio numerico agli elaborati dei candidati vale, di norma, a dare compiutamente ragione delle valutazioni effettuate sugli stessi dalla commissione esaminatrice: infatti, l’attribuzione di un punteggio numerico si configura come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale, specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione;

– ugualmente destituita di fondamento è la doglianza con la quale l’istante lamenta la mancata apposizione sugli elaborati di segni grafici e di correzioni, trattandosi di onere che la giurisprudenza concordemente esclude a carico delle commissioni esaminatrici in procedure concorsuali, stante l’assenza in loro capo di alcun compito didattico (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009 n. 5410; 6 luglio 2009 n. 4295; 24 aprile 2009, n. 2576; 27 gennaio 2009, n. 434; 12 giugno 2007, n. 3114; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 aprile 2009 n. 3767; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 giugno 2010 n. 12710; 23 dicembre 2009 n. 9511);

– non è condivisibile il motivo di ricorso che ha ad oggetto l’esiguità dei tempi di correzione alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di revisione degli elaborati degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità; né, d’altro canto, è possibile ritenere la irragionevole ristrettezza di detti tempi in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l’impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009 n. 5406; 21 giugno 2007, n. 3407; 10 maggio 2007, n. 2182; 12 dicembre 2006, n. 7284; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 dicembre 2009 n. 9511).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto, con compensazione tra le parti delle spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

rigetta il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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