Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10494 diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La sig.ra R.G. con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio da lei promosso dinanzi al tribunale di S. Maria C.V. avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. La Corte d’appello, con decreto depositato il 22 ottobre 2008, le liquidava la somma di Euro 4.800,00 oltre interessi legali dalla data del decreto e spese liquidate nella misura di Euro 825,00 di cui Euro 500,00 per onorari ed Euro 250,00 per diritti, con distrazione in favore dell’avv. R D T. L’attrice ha proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato il 4/5 dicembre 2009 al Ministero della Giustizia formulando due motivi. La parte intimata resiste con controricorso.

La Corte delibera che si dia luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1173 e 1282 c.c. per essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla data del decreto e non dalla domanda, come dovevano esserlo stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 4 della tariffa professionale, per essere stati i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge.

2. Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

Il secondo motivo va dichiarato assorbito.

Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta e tale cassazione comporta anche la caducazione della statuizione sulle spese. Sussistono le condizioni per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., disponendosi che gl’interessi legali decorrano dalla domanda e le spese del giudizio di merito siano liquidate nella misura di Euro 500,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese vive, non essendo rimborsabili a carico della parte soccombente tutte le voci richieste.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del Ministero della Giustizia e liquidate come in dispositivo, compensandosene la metà sussistendone giusti motivi. Le spese vanno distratte come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento degl’interessi legali sulla somma liquidata dalla Corte d’appello di Euro 4.800,00 dalla data della domanda giudiziale. Lo condanna altresì, con distrazione in favore dell’avv. R T, alle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 500,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti e Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge nonchè, compensandosene la metà, alla metà delle spese del giudizio di Cassazione che liquida nella misura così già ridotta in Euro 250,00 di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv.

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