Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 09-03-2011, n. 9284 reati tributari pene accessorie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia proponeva ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza emessa, in data 11 dicembre 2009, dal Tribunale di Mantova in composizione monocratica e con la quale A.A. era stato condannato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, 5 e 10.

Con un unico motivo di ricorso, deduceva la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1, per la mancata applicazione delle pene accessorie previste per legge.

Osservava, a tale proposito, che il Tribunale aveva omesso di emettere le obbligatorie statuizioni conseguenti alla condanna per i reati di cui all’art. 1 e segg. del menzionato D.Lgs..

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come correttamente osservato dal PG ricorrente, il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, comma 1 prevede, per i delitti contemplati dal medesimo decreto, applicazione delle seguenti pene accessorie: a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 c.p..

Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha omesso di comminare le previste sanzioni accessorie.

Trattandosi, nella fattispecie, di pena la cui applicazione, pur conseguendo ex lege, presuppone una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione delle pene accessorie con rinvio al Tribunale di Mantova per la relativa determinazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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