T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 233

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 13.9.2007, tempestivamente depositato, il sig. D.D., cittadino albanese, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di frosinone gli ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal medesimo inoltrata in data 27.4.2006, sul rilievo che: "lo straniero, è stato segnalato dal Nucleo operativo Carabinieri di Padova per favoreggiamento alla permanenza di clandestino irregolare nonché per il concorso in violazione legge stupefacenti".

Soggiunge l’interessato di essere in Italia sin dal 1991 con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di essere sposato e di avere due figli nati nel T.N., come risulta dalla documentazione versata in atti.

A sostegno della introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto ari profili.

Con ordinanza n. 737, emessa nella camera di consiglio del 26.10.2007, la sezione accoglieva la proposta domanda incidentale.

L’Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Alla udienza pubblica del 27.1.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato il Questore della provincia di Frosinone ha negato al ricorrente, cittadino albanese, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in quanto dalla informativa del Nucleo Carabinieri di Padova è risultata la segnalazione contenente gli addebiti delittuosi indicati in motivazione, idonei a giustificare l’attribuzione di una misura di prevenzione di cui all’art. 1 della L. 1423/56.

Il ricorso è fondato.

Segnatamente il Collegio ritiene fondata l’ultima doglianza, con la quale si lamenta che il diniego del rinnovo sia intervenuto in difetto di motivazione e d’istruttoria.

Nell’ipotesi in esame, in effetti, il Questore della Provincia di Frosinone si è limitato, apoditticamente, a evidenziare tra l’altro che il ricorrente era "… sprovvisto del reddito minimo richiesto per la permanenza sul Territorio Nazionale", senza alcun richiamo al Mod. 730/2006 (redditi 2005) ed al Mod. 730/2007 (redditi 2006) prodotti dall’interessaato.

In essi risulta infatti che il reddito annuo per lavoro dipendente denunziato dal ricorrente era sufficiente per sé e per i propri familiari.

Inoltre è stato, documentato che l’istante è genitore di due bambini, nati in Italia, rispettivamente nell’anno 2000 e nel 2001. Così come, non è contestata la circostanza che il ricorrente è in Italia ormai da lunghissimo tempo e questo vale a corroborare, alla stregua della consolidata giurisprudenza, la fondatezza del ricorso.

Sotto tali profili, quindi, il provvedimento impugnato si palesa carente di motivazione e il relativo motivo di ricorso è fondato.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Sussistono peraltro gusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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