Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 09-03-2011, n. 9325

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 20 aprile 2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’appello proposto da C.G. avverso il provvedimento applicativo della misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni, adottato dal locale Magistrato di sorveglianza il 4 dicembre 2009, richiamando i numerosi e gravi precedenti penali, relativi ad un arco temporale compreso tra il (OMISSIS), nonchè la commissione in epoca recente ((OMISSIS)) di tre rapine a un episodio di evasione dagli arresti domiciliari risalente al 15 luglio 2008. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, C., il quale lamenta mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione, tenuto conto del fatto che C. non è mai stato condannato per la rapina avvenuta in (OMISSIS), che i reati di abusivo commercio di prodotto fonografici non autorizzati, ricettazione, violazione della legge sul diritto di autore non sono espressivi di concreta pericolosità sociale e che non sussistono elementi obiettivi da cui inferire un’attuale pericolosità sociale.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il ricorso muove da un rilievo non pertinente al provvedimento impugnato e, quindi, sotto questo profilo, è privo del requisito della specificità richiesto dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., lett. c).

Il ricorrente, infatti, evidenzia che l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza non contiene alcun riferimento alla rapina ai danni dell’ufficio postale di Poggiomarino del 15 maggio 1993, "ingiustamente ascritta" a C.. Tale delitto non è, in effetti, preso in alcun modo in considerazione nell’ambito dell’iter argomentativo del provvedimento impugnato che è fondato sull’analisi di un complesso di altre circostanze e che da correttamente atto dell’errore di persona attinente al delitto di Velletri.

2. Per il resto il Tribunale di sorveglianza, con puntuale richiamo alle circostanze di fatto – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, ove sorrette, come nel caso di specie, da corretta motivazione – ha fornito ampia e corretta giustificazione in ordine all’attuale pericolosità sociale di C., alla sua dedizione al delitto, alla capacità criminale manifestata dal ricorrente e alla sua tendenza a reiterare azioni illecite: di talchè non possono trovare ingresso in questa sede prospettazioni volte a indicare una soluzione di merito diversa da quella accolta nel provvedimento impugnato sulla base di una esauriente analisi delle emergenze processuali.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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