Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10490

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 30 aprile – 9 giugno 2009 la Corte d’Appello di Lecce rigettava la domanda di equa riparazione proposta da T. G. con richiesta di Euro 3.000,00 per la non ragionevole durata del processo da lui promosso dinanzi al Tribunale di Trani con ricorso del 22 marzo 2005 per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione agricola e tuttora pendente. Osservava la Corte che dal deposito del ricorso introduttivo del processo presupposto sino a quella della proposizione del ricorso per equo indennizzo era decorso un tempo di appena tre anni, da considerarsi congruo per la durata di un giudizio di primo grado.

Contro il decreto ricorre per cassazione T.G. con due motivi.

Resiste; con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un decreto pubblicato in data 9 giugno 2009 e ancora soggetto al perdurante vigore dell’art. 366 bis c.p.p., abrogato a decorrere dal 4 luglio 2009.

E infatti il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di contraddittorietà di motivazione non contiene alcuna indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria. Ed è noto che tale onere deve essere adempiuto non solo attraverso l’illustrazione del motivo di ricorso, bensì formulando al termine di esso un’indicazione riassuntiva e sintetica che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso stesso (amplius: Cass. 30 dicembre 2009, n. 276870).

Par intenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge, al termine del quale non è stato formulato alcun quesito di diritto.

In conclusione, perciò, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente la pagamento delle spese; giudiziali che liquida in Euro 800,00 per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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