Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 09-03-2011, n. 9323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dott. MURA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Il 23 febbraio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione avanzata da C.E. in relazione alla sentenza pronunziata il 9 luglio 2002 dal Tribunale di Genova (irrevocabile il 24 settembre 2002), relativa ai reati previsti dagli artt. 468, 477, 482, 56 e 479 c.p., commessi il (OMISSIS), osservando che la pena pecuniaria di Euro duecento di multa, inflitta con la predetta sentenza, risultava pagata solo in data 2 aprile 2009 e che, quindi, non erano decorsi tre anni dall’esecuzione o, comunque, dall’estinzione della pena principale.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, C.E., il quale lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 179 c.p., trattandosi di pena già estinta a seguito dell’indulto concesso con il D.P.R. n. 241 del 2006, entrato in vigore l’1 agosto 2006 e, quindi, prima del pagamento della pena pecuniaria.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Nell’ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine triennale previsto per la riabilitazione, occorre avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacchè anche quest’ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato (Sez. 1, 15 ottobre 2004, n. 47715; Sez. 1, 19 giugno 1998, n. 3644 del 19/06/1998).

2. La tesi difensiva è, all’evidenza, priva di pregio, in quanto il ricorrente ha volontariamente provveduto al pagamento della pena pecuniaria di cui discute. Tale circostanza determina le condizioni per l’operatività della previsione contenuta nell’art. 179 c.p.p., comma 1, e preclude la possibilità di attribuire rilievo all’astratta adottabilità di un provvedimento applicativo dell’indulto avente natura meramente dichiarativa.

Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha individuato quale dies a quo per il computo triennale ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta riabilitazione quello di volontaria esecuzione della pena pecuniaria.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *