T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 228 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con diffida datata 7 maggio 2010 e acquisita al protocollo del comune di Formia il successivo 13 maggio, la ricorrente, nella qualità di proprietaria del terreno indicato in epigrafe, rivolgeva al comune di Formia una diffida che può essere sintetizzata nel modo seguente.

La ricorrente premetteva che il suolo in questione è escluso dalla perimetrazione del centro abitato risultante dal vigente P.R.G. (il comune nella sua memoria di costituzione ha spiegato che la perimetrazione risale alla metà degli anni settanta dello scorso secolo ed è stata recepita dal P.R.G. approvato definitivamente nel 1980 senza che sul punto fosse mai stata formulata opposizione o osservazione); puntualizzava che questa esclusione è stata operata nonostante nel 1970 la Soprintendenza ai monumenti del Lazio (si tratta infatti, tra l’altro, di area soggetta a vincolo paesaggistico) avesse espresso parere favorevole su un progetto di realizzazione di un fabbricato e lo stesso comune nel 2008 avesse autorizzato la realizzazione di un accesso a parcheggio privato (interventi entrambi da realizzare sul terreno in questione).

Ciò premesso, la diffida si concludeva con la richiesta al comune di: "a) fornire riscontro alla presente e di comunicare allo scrivente tutte le opportune informazioni in ordine al terreno de quo e di illustrare le problematiche sottese allo stesso, esplicando le ragioni sussistenti in ordine all’esclusione del terreno stesso dalla perimetrazione del centro abitato; b) inviare copia conforme del Piano regolatore storico del comune di Formia con riferimento a quello precedente rispetto a quello tuttora vigente,….; c) fornire ogni qualsivoglia ulteriore informazione in merito alle problematiche illustrate nel presente atto di diffida e messa in mora".

2. Sostiene la ricorrente che il comune di Formia rimaneva completamente inerte in ordine alla richiesta per cui ella notificava il ricorso all’esame con il quale chiede la declaratoria della illegittimità dell’inerzia serbata dal comune di Formia sulla diffida inoltratagli il 6 maggio 2010 (rectius il 7 maggio) e che la sezione ordini al comune il rilascio del permesso di costruire una villetta unifamiliare su tre livelli sul terreno sito in Formia, località Vindicio, via Unità d’Italia sul suolo contrassegnato in catasto al foglio n. 13, particella n. 735, previo riconoscimento dell’appartenenza di quest’ultimo alla zona omogenea "C" del P.R.G. ovvero, in via subordinata, alla zona omogenea "F2" del P.R.G.

2. Resiste al ricorso il comune di Formia che sostiene di aver dato puntuale riscontro a tutte le richieste d’informazioni e accesso inoltrategli dalla ricorrente (quella del maggio 2010 faceva infatti seguito a due precedenti istanze di analogo tenore); esso quindi conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile o inammissibile e, nel merito e in via subordinata, infondato.

In particolare il comune di Formia ha documentato di aver trasmesso la documentazione richiesta all’indirizzo indicato nella diffida, anche se l’invio non è andato a buon fine essendo il legale della ricorrente risultato "sconosciuto" a tale indirizzo e di aver richiesto all’ufficio messi del comune di Aversa (nel cui territorio ricade il recapito indicato nella istanza della ricorrente) di procedere alla notifica ex articolo 140 c.p.c..

3. In data 11 dicembre 2010 la ricorrente proponeva quindi motivi aggiunti coi quali – a parte insistere nelle conclusioni già formulate nel ricorso principale – si sostiene che la documentazione in questione non è stata mai trasmessa al recapito indicato e che il comune di Formia, che aveva richiesto all’ufficio messi del comune di Aversa di procedere alla notifica ex articolo 140 c.p.c., non ha verificato che tale adempimento fosse stato eseguito.

4. Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili.

Deve anzitutto rilevarsi che la diffida inoltrata al comune dalla ricorrente e la domanda proposta al tribunale hanno un contenuto non del tutto chiaro e conciliabile: la diffida, infatti, reca una generica richiesta di informazioni e di acquisizione di una copia del P.R.G. vigente anteriormente a quello approvato nel 1980. Si tratta quindi di una richiesta di accesso anche se al punto 1 pare sottintendere una inespressa istanza di inclusione del suolo in questione nel centro abitato.

Il ricorso, invece, è strutturato come ricorso avverso il silenzio rifiuto su una richiesta avente a oggetto una revisione del regime urbanisticoedilizio del suolo che ne permetta la edificabilità.

Senonchè siffatta richiesta non è stata in realtà formulata e deve aggiungersi che, quand’anche fosse stata formulata, essa non implicherebbe obbligo alcuno da parte del comune dato che è da escludersi che i comuni abbiano in generale l’obbligo di provvedere su istanze di modifica del P.R.G. formulate da cittadini che aspirino, per suoli di loro proprietà, a un regime urbanistico più favorevole.

Di conseguenza, tenuto anche conto che il comune di Formia ha documentato di aver soddisfatto le richieste di accesso inoltrategli (avendo trasmesso la documentazione richiesta all’indirizzo indicato nella diffida, anche se l’invio non è andato a buon fine essendo il legale della ricorrente risultato "sconosciuto" a tale indirizzo e non avendo alcun obbligo di procedere a nuovi tentativi di comunicazione e/o notificazione), il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li dichiara inammissibili.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro mille.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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