T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2059 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna l’ordinanza n. 193 del 12.11.2010 con cui il Comune di Palestrina ha disposto la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente nella realizzazione, in aderenza ad altra preesistente costruzione, di un manufatto con fondazione, struttura e copertura in cemento armato avente dimensioni di mq. 53 circa;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima articolata censura il ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione (in relazione alla mancata indicazione dell’interesse pubblico necessario per la demolizione) ed illogicità perché la sanzione ripristinatoria non avrebbe potuto essere irrogata dovendo l’intervento essere ricondotto nell’ambito applicativo della legge regionale n. 21/2009;

Considerato che il ricorrente prospetta, poi, l’ineseguibilità dell’ordinanza di demolizione in ragione della presentazione dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 e dell’avvenuto sequestro dell’immobile da parte dell’autorità penale;

Considerato che il motivo è infondato;

Rilevato, in particolare, che nella fattispecie l’opera realizzata (manufatto di 53 mq. circa) rientra nell’ambito della "nuova costruzione", prevista dall’art. 3 d.p.r. n. 380/01, e, pertanto, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del medesimo testo normativo, avrebbe dovuto essere assentita con permesso di costruire;

Considerato che l’assenza del titolo edilizio in esame giustifica, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01, la sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato;

Rilevato, poi, che il provvedimento di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico attuale alla demolizione né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati (Cons. Stato sez. V n. 79/11);

Considerato, pertanto, che l’atto in esame può ritenersi congruamente motivato con il richiamo – presente nel provvedimento impugnato – all’accertata abusività dell’opera (Cons. Stato sez. IV n. 2705/08);

Rilevato, poi, che la legge regionale n. 21/09 è inapplicabile alla fattispecie in quanto le misure premiali, ivi previste, non riguardano gli immobili abusivi, quali quello oggetto di causa, ma solo gli interventi assistiti da previo idoneo titolo edilizio abilitativo come si evince espressamente dagli articoli 3, 4 e 6 del testo normativo in questione che parlano di "previa acquisizione del titolo abilitativo";

Considerato, altresì, che la presentazione dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 non influisce sulla legittimità e sull’efficacia dell’ordinanza di demolizione, precedentemente emessa, non rinvenendosi alcun riferimento in tal senso nella disposizione in esame;

Rilevato, per altro, che l’esistenza di un sequestro penale sul bene non si riverbera sulla legittimità ed efficacia dell’atto gravato potendo l’interessato richiedere la revoca del provvedimento cautelare ai fini dell’esecuzione della misura ripristinatoria (Cons. Stato sez. IV n. 299/10);

Ritenuta, poi, infondata, alla luce di quanto in precedenza evidenziato circa la legittimità della motivazione dell’atto impugnato, la seconda censura con cui è stato nuovamente riproposto il vizio di difetto di motivazione per mancata indicazione dell’interesse pubblico ed omesso riferimento all’affidamento del ricorrente e alla legge regionale n. 21/09;

Considerato che con la terza censura il ricorrente prospetta l’erroneità del provvedimento impugnato che non avrebbe tenuto conto della conformità dell’opera allo strumento urbanistico vigente;

Considerato che il motivo in esame è infondato in quanto nella fattispecie la sanzione demolitoria è giustificata, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 31 d.p.r. n. 380/01, dall’accertata carenza del permesso di costruire necessario per la realizzazione dell’opera;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che non deve essere emessa alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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