Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10485 competenze Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il fallimento della Caravella s.c.r.l., dichiarato dal Tribunale di Livorno, convenne davanti al medesimo Tribunale il fallimento della Merchant Union s.c.r.l. per sentir revocare pagamenti fatti dalla prima società alla seconda per complessive L. 11.953.829.651, con conseguente condanna alla restituzione della medesima somma.

Il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda perchè, concretandosi nella pretesa del pagamento di una somma di denaro, era soggetta alla procedura di verifica dei crediti, ai sensi della L. Fall., art. 52 e art. 93, e segg., davanti al Tribunale che aveva dichiarato il fallimento della debitrice.

Il fallimento attore propose appello davanti alla Corte di Firenze, la quale dichiarò inammissibile l’impugnazione perchè, essendo stata impugnata una sentenza di incompetenza, andava esperito il diverso rimedio del regolamento necessario di competenza.

Il fallimento della Caravella ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura. Il fallimento della Merchant Union ha resistito con controricorso e successiva memoria.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’errore commesso dalla Corte d’appello nel qualificare sentenza di incompetenza quella che in realtà era una sentenza di improcedibilità, dunque soggetta ad appello e non a regolamento di competenza.

2. – Il motivo è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora una pretesa creditoria venga fatta valere davanti al tribunale in sede ordinaria nei confronti del curatore del fallimento dell’obbligato e il tribunale dichiari improcedibile la domanda in quanto da introdursi in sede concorsuale nelle forme dell’accertamento del passivo, la relativa pronuncia, ancorchè formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore del giudice fallimentare, non integra nella sua sostanza una statuizione sulla competenza, ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire (Cass. 8118/2000, 6475/2003, nonchè, in motivaz., Cass. Sez. Un. 21499/2004, 23077/2004), ed è pertanto impugnabile con l’appello, quale strumento per la deducibilità dell’eventuale error in procedendo, e non con il regolamento di competenza (Cass. 702/1997, 7154/1997).

La Corte di Firenze ha dunque errato nel dichiarare inammissibile l’appello, e dunque la sua sentenza va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità approvato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *