T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2058 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

zio con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 1039 del 22 giugno 2010 con cui il Comune di Roma ha ingiunto la rimozione e la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nel mutamento di destinazione d’uso da "commerciale" a "direzionale privato" (ufficio e studio professionale);
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura la ricorrente prospetta la nullità della notifica e la conseguente inefficacia dell’atto impugnato;

Considerato che il motivo in esame ha ad oggetto il vizio della notifica e, quindi, una formalità estrinseca rispetto all’atto impugnato e che, pertanto, non incide sulla legittimità dello stesso;

Rilevato, per altro, che il vizio prospettato non incide nemmeno sull’efficacia dell’atto avendo la ricorrente, comunque, avuto conoscenza del provvedimento come si evince dalla proposizione del gravame;

Considerato che con la seconda censura la ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di eccesso di potere, difetto d’istruttoria e di motivazione perché non sarebbe stata adeguatamente considerata la denuncia d’inizio di attività prot. n. 51716 del 15/09/05 e perché l’intervento non rientrerebbe nella ristrutturazione edilizia per mancanza di opere correlate al mutamento di destinazione d’uso;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto l’intervento realizzato dalla ricorrente consiste nel mutamento di destinazione d’uso da categoria "commerciale" a "servizi" di un immobile situato in zona A);

Considerato che, ai sensi degli artt. 10 comma 1° lettera c) d.p.r. n. 380/10, il mutamento di destinazione d’uso di un immobile situato in zona A deve essere assentito con permesso di costruire;

Considerato, in ogni caso, che, secondo quanto previsto dagli artt. 7 l. r. n. 36/87 e 16 comma 1° l. r. n 15/08, il mutamento di destinazione d’uso da una categoria generale dello strumento urbanistico ad un’altra, come è accaduto nella fattispecie, indipendentemente dalla realizzazione o meno di opere ad esso strumentali, necessita del rilascio del permesso di costruire dovendo la fattispecie essere qualificata come ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt. 3 e 33 d.p.r. n. 380/01;

Considerato, pertanto, che, nel merito, il provvedimento impugnato risulta corretto essendo, come già evidenziato, irrilevante, ai fini della qualificazione edilizia dell’intervento, l’esistenza o meno di opere correlate al contestato mutamento di destinazione d’uso;

Considerato, poi, che la denuncia d’inizio di attività del 15/09/05 non presenta alcun riferimento al mutamento di destinazione d’uso effettivamente posto in essere dalla ricorrente;

Considerato che con la terza censura la C. prospetta l’esistenza dei vizi di violazione dell’art. 7 l. r. n. 36/87 e del P.R.G. del Comune di Roma perché il mutamento di destinazione d’uso contestato non sarebbe avvenuto tra categorie diverse e, comunque, non determinerebbe un aggravio del carico urbanistico;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame;

Considerato che, come già evidenziato, il mutamento di destinazione d’uso con passaggio tra categorie diverse previste dallo strumento urbanistico deve essere assentito con permesso di costruire indipendentemente dal fatto che lo stesso sia avvenuto o meno con opere e comporti o meno un aggravio del carico urbanistico (in questo senso depongono gli artt. 7 l. r. n. 36/87 e 16 l. r. n. 15/08);

Considerato che nella fattispecie il mutamento di destinazione d’uso da commerciale a ufficio ("servizi – direzionale privato") riguarda categorie previste come diverse dall’art. 6 N.T.A. del vigente P.R.G.;

Considerato, per altro, che tale mutamento comporta un aggravio del carico urbanistico determinando un aumento del fabbisogno di spazi da destinare a parcheggi "privati" secondo quanto espressamente previsto dall’art. 7 N.T.A. del vigente P.R.G. (dovendo l’immobile, destinato ad uso commerciale ed avente superficie di mq. 371 come emerge dalla concessione in sanatoria n. 328104 del 09/06/05, essere qualificato a "carico urbanistico medio" – Cu/m secondo l’uso risultante dal citato titolo edilizio);

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la peculiarità della vicenda oggetto di causa, correlata alla natura dell’abuso contestato, giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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