Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 09-03-2011, n. 9653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Torino avverso la ordinanza in data 12 maggio 2010 con la quale il locale Gup, procedendo con le forme del rito abbreviato a carico di B.G., G.A. e Ga.Ro. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta ed altro relativamente al fallimento della srl Meister Team srl dichiarato il (OMISSIS), ha attestato essere inutilizzabile la documentazione acquisita in sede di rogatoria internazionale e redatta in lingua straniera, che la accusa aveva versato in atti, senza traduzione in lingua italiana, riguardando quella documentazione i rapporti tra gli imputati.

Deduce la abnormità strutturale del provvedimento che aveva dichiarato la inutilizzabilità della documentazione nel giudizio abbreviato, trattandosi di atti redatti in lingua straniera e non tradotti.

Invece, ad avviso del ricorrente il quale citava giurisprudenza in proposito, gli atti inutilizzabili sono solo quelli affetti da un vizio patologico, evenienza non ricorrente nel caso di specie, nel quale la documentazione non pare contestata nella sua legittimità da alcuno dei difensori delle parti mentre, a norma dell’art. 242 c.p.p., è fatto obbligo al giudice di provvedere alla traduzione degli atti in lingua straniera quando è necessario per la loro comprensione.

Il PG presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, non essendo prevista la impugnabilità della ordinanza in esame.

Il ricorso è inammissibile.

L’abnormità del provvedimento, quale connotato idoneo a legittimare al ricorso per cassazione pur in assenza di apposito strumento di gravame, è caratteristica che per la costante giurisprudenza ricorre in casi circoscritti.

Appare insuperato il principio generale (espresso da SS.UU., rv 215094, sent. n. 26 del 24/11/1999 – 26/01/2000, Magnani) secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

In altri termini occorre che sia verificato il superamento, quantomeno, di ogni ragionevole limite nell’esercizio di un potere pur spettante al giudice e che si sia prodotto uno stallo nella attività processuale a causa dell’atto che si assume abnorme.

Per altro verso, le stesse Sezioni unite (v. Sent. n. 25957 26/03/2009 – 22/06/2009 rv. 243590 SENT., ric. P.M. in proc. Toni e altro) hanno specificato che anche l’atto illegittimo, in quanto posto in essere in assenza dei presupposti di legge, può non ricadere nell’ambito della categoria degli atti abnormi.

E’ quanto si verifica in relazione al provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento.

E come sottolineato dal PG della Cassazione, proprio tali evenienze ricorrono nel caso di specie.

A fronte della richiesta del PM di traduzione degli atti in lingua straniera, il giudice ha emesso un provvedimento interlocutorio che, corretto o meno, è stato assunto come espressione dei poteri previsti dall’art. 441 c.p.p. e quindi senza che possa invocarsi la assoluta distonia di esso rispetto al sistema.

Il codice di rito prevede che la eventuale violazione di legge in cui il Gup incorra mediante la adozione di ordinanza illegittima e che sia produttiva di effetti sulla sentenza, possa essere fatta valere unitamente a quest’ultima ex art. 586 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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