T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2054 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la ricorrente impugna il provvedimento n. 1367 del 12.10.2010 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 14 l. r. n. 15/08, ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati;
Motivi della decisione

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse;

Considerato che con l’atto impugnato il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 14 l. r. n. 15/08, ha ordinato la sospensione dei lavori;

Considerato che l’atto in questione conserva efficacia per 45 giorni dalla sua adozione così come espressamente previsto dagli artt. 27 comma 3° d.p.r. n. 380/01 e 14 comma 3° l. r. 15/08;

Considerato che il provvedimento in esame è stato emesso il 12/10/10 e notificato l’11/11/10;

Considerato, pertanto, che alla data di notifica del ricorso, avvenuta il 10 gennaio 2011, l’atto impugnato aveva perso efficacia e, pertanto, non si presentava lesivo per l’interesse posto dalla ricorrente a fondamento del gravame;

Considerato che la mancanza di una lesione attuale riconducibile al provvedimento impugnato impedisce di ritenere esistente lo stesso interesse a ricorrere;

Considerato che la carenza d’interesse a ricorrere impone al Collegio di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

Considerato che, in relazione alla peculiarità della fattispecie, deve essere disposta la compensazione delle spese processuali così come previsto dagli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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