Cassazione – Sez. I Civile – Sent. del 22.03.2010, n. 6861 Divorzio, assegnazione casa coniugale, assegno divorzile, figli, indipendenza economica (2010-06-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 25/7/1998, A. A. chiedeva pronunciarsi separazione personale con addebito dal marito F. M. Con ricorso depositato il 29/7/1998, quest’ultimo chiedeva pronunciarsi separazione dalla moglie. Venivano riuniti i procedimenti.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 9/6-25/6/2003, dichiarava la separazione personale dei coniugi senza addebito, assegnava la casa coniugale all’A.; condannava il F. alla corresponsione di assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio D., maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente.

Con ricorso depositato il 15/9/2004, il F. proponeva appello avverso la sentenza predetta, in punto assegnazione della casa coniugale e corresponsione dell’assegno periodico per la moglie e per il figlio maggiorenne.

Costituitosi il contraddittorio, l’A. chiedeva rigettarsi l’appello proposto e, in via incidentale, dichiararsi l’addebito al marito ed elevarsi l’assegno di mantenimento a suo favore.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 22/11-7/12/2005, elevava l’assegno di mantenimento a favore dell’A.; rigettava l’appello principale e, per il resto, quello incidentale.

Ricorre per cassazione F. M., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, l’A..

Il F. ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Va accolta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità, per tardività del controricorso. Il ricorso è stato notificato dal F. in data 3/4/2006; il controricorso doveva essere notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 369-370 c.p.c. entro venti giorni dal termine stabilito per il deposito del ricorso stesso (giorni venti dalla notificazione).

Il controricorso è stato notificato in data 28/7/2006, e dunque ben oltre il termine prescritto.

Va dichiarato inammissibile per tardività il controricorso, del cui contenuto non si potrà tenere conto.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge (artt. 155, 156 c.c.; 115, 116 c.p.c.; 2734 e 2735 c.c.; 229 c.p.c.) ed omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in punto assegnazione della casa coniugale all’A., ritenuta ingiusta e gravatoria, in quanto questa, fin da tempo anteriore alla separazione non l’aveva mai abitata.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo chiarisce che dalle informative richieste alla Guardia di Finanza emerge che l’A. abita con la figlia M. nell’abitazione sita in (…), e cioè nella casa ex coniugale. Pur essendo il F. proprietario esclusivo dell’abitazione, per giurisprudenza costante (tra le altre Cass. n. 6774/90; n. 2574/94), è legittima l’assegnazione della casa coniugale alla moglie che la abita insieme ai figli (sulla posizione di M. non vi sono contestazioni) maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 155, 156 c.c.; 115, 116 c.p.c.; 2734 e 2735 c.c.; 229 c.p.c., in punto condanna a corrispondere assegno all’A. per sé e per il figlio D.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Il giudice a quo esamina specificamente la posizione reddituale delle parti, valutando assai più solida quella del F., precisando che l’A. non svolge più alcuna attività lavorativa, tra quelle in precedenza saltuariamente espletate.

Quanto alla posizione del figlio D., maggiorenne, la prova dell’autosufficienza economica e della non convivenza con la madre, che escluderebbe la legittimazione di questa a ricevere jure proprio l’assegno per il figlio, a titolo di rimborso (così Cass. n. 11320/05), doveva essere fornita dall’obbligato (al riguardo Cass. n. 565/98).

Precisa la sentenza impugnata che non è stata fornita prova di un’attività lavorativa stabile, e tale da garantire a D. un sufficiente reddito proprio, anche se questi “sembrerebbe non vivere più ad (…)”. È evidente che il dubbio espresso dal giudice a quo è strettamente collegato alla condizione di non autosufficienza economica del soggetto.

Come precisa questa Corte (Cass. n. 11320/05, già indicata), la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non può far venir meno di per sé il requisito dell’abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano.

Il trasferimento ad altro Comune, risultante dai registri anagrafici, potrebbe essere collegato – come emerge, seppur per implicito, dal contesto motivazionale – ad una ricerca di lavoro, magari provvisoria. Sarebbe ipotizzabile una scissione tra domicilio, luogo in cui il soggetto ha stabilito (o conservato) la sede principale dei suoi affari ed interessi (personali e patrimoniali) e residenza, luogo di dimora abituale (provvisoriamente differente), come indicato dall’art. 43 c.c.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso e non avendo il resistente svolto difese orali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 22.03.2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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