Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 09-03-2011, n. 9279 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cosenza ha affermato la colpevolezza di L.F. in ordine a due violazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 a lui ascritte per avere realizzato un fabbricato in mattoni in zona sismica senza darne comunicazione allo Sportello Unico per l’edilizia e senza l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico della Regione Calabria. Il giudice di merito ha, invece, emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a) perchè estinto a seguito di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

In particolare il giudice di merito ha escluso che l’epoca di esecuzione dell’intervento edilizio di cui alla contestazione potesse essere retrodata rispetto a quella dell’accertamento. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato e l’impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 568 c.p.p., u.c. con ordinanza in data 15.6.2010 della Corte di Appello di Catanzaro.
Motivi della decisione

Con un unico motivo di impugnazione la difesa dell’imputato deduce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto prosciogliere il L. per essere i reati di cui ai capi b) e c) estinti per prescrizione.

Sul punto si deduce che l’imputato aveva presentato richiesta di autorizzazione a costruire nel lontano 2003 e che a tale epoca doveva farsi risalire la realizzazione del manufatto. Si riportano, inoltre, stralci delle deposizioni dei testi escussi per inferirne che all’epoca del sopraluogo il fabbricato era stato già realizzato e che gli interventi in corso di esecuzione erano da riferire a rifiniture esterni e ritocchi.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613 c.p.p.. Preliminarmente la Corte rileva che non si ravvisano ragioni per riqualificare nuovamente l’impugnazione come appello, risultando evidente che le doglianze dell’imputato afferiscono alla sola pronuncia di condanna con la quale è stata inflitta al L. la pena dell’ammenda. Detta impugnazione, però, è stata sottoscritta da difensore non iscritto all’Albo speciale della Corte di cassazione con la conseguente inammissibilità della stessa ai sensi della disposizione citata. Per completezza va rilevato che la procura risulta rilasciata dall’imputato al predetto difensore su atto a parte, anche se allegato al ricorso, sicchè nel caso in esame non possono valere i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in relazione all’ipotesi in cui l’atto di nomina del difensore sia riportato in calce al ricorso, che, perciò, deve intendersi sottoscritto anche dall’imputato, (cfr. sez. un. 27.11.2008 n. 47803, D’Avino, RV 241355).

Ai sensi dell’art 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *