Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;
Considerato che il provvedimento impugnato è stato annullato con determinazione dirigenziale 9.8.2010, n. 1343;
Ritenuto:
che, stante la rimozione ex tunc dell’ordinanza gravata, sia cessata la materia del contendere;
che detta cessazione della materia del contendere debba essere dichiarata;
che, in ordine alle spese di giudizio, ai diritti ed agli onorari, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
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