T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2045 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Considerato che il provvedimento impugnato è stato annullato con determinazione dirigenziale 9.8.2010, n. 1343;

Ritenuto:

che, stante la rimozione ex tunc dell’ordinanza gravata, sia cessata la materia del contendere;

che detta cessazione della materia del contendere debba essere dichiarata;

che, in ordine alle spese di giudizio, ai diritti ed agli onorari, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *