Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 09-03-2011, n. 9277 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, ha emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti di Q.G. e I.O. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; c) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 93, 94 e 95; d) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 67, 71 e 72 per essere detti reati estinti per rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

I predetti imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui alle citate disposizioni di legge, loro ascritti per avere realizzato l’ampliamento di un fabbricato ed altri interventi edilizi in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire, senza la autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e senza l’osservanza delle disposizioni in materia di opere da eseguirsi in zona sismica e con strutture portanti in cemento armato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, che la denuncia per violazione di legge.
Motivi della decisione

Con un unico, articolato, mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione di legge con riferimento alla pronuncia di proscioglimento degli imputati in relazione ai singoli reati loro ascritti.

In sintesi, in relazione all’imputazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) si osserva che l’effetto estintivo del reato previsto dall’art. 45 del medesimo Testo Unico è subordinato alla verifica, demandata all’autorità giudiziaria, che il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’att. 36, comma 1, sia conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda. Si deduce che nella specie è del tutto carente tale verifica, che non può essere motivata mediante l’uso di una formula di stile, in particolar modo nel caso in esame in cui era stato contestato nel capo di imputazioni trattarsi di "opere non sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico". Con riferimento alla violazione paesaggistica si deduce che l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo costituisce un atto endoprocedimentale finalizzato al rilascio del permesso di costruire, con la conseguenza che lo stesso non può seguire l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.

In ogni caso, si osserva che il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, comma 4, vieta il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria e che all’autorizzazione eventualmente emessa non può essere attribuita efficacia estintiva del reato, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter avendo l’intervento edilizio prodotto la realizzazione di una maggiore volumetria. Si deduce, infine, con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 ed agli altri reati di cui ai capi c) e d) dell’imputazione, che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può estinguere il solo illecito edilizio e non anche gli altri reati ascritti agli imputati. Con memoria depositata il 18.1.2010 la difesa degli imputati ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, per essere sostanzialmente fondato sulla denuncia di omessa valutazione delle risultanze probatorie, e, in ogni caso, la sua infondatezza.

II ricorso è fondato con riferimento a tutti i capi di imputazione.

Preliminarmente rileva la Corte che con il ricorso vengono sostanzialmente denunciate violazioni di legge con riferimento ai limiti di applicabilità della sanatoria edilizia del D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36 all’effetto estintivo di quest’ultima ai sensi dell’art. 45 del medesimo testo unico ed ai limiti previsti per la sanatoria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter.

Il ricorso immediato per cassazione è, pertanto, ammissibile.

Tanto premesso, osserva il Collegio che in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) è stato reiteratatnente affermato da questa Suprema Corte che il giudice di merito, per poter dichiarare la estinzione del reato avente ad oggetto la violazione edilizia, ha il potere dovere di verificare la legittimità del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dalla pubblica amministrazione, e, cioè, che lo stesso risulti conforme, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del Testo Unico sull’edilizia, alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda, (cfr., tra le tante, sez. 3, 15.2.2005 n. 19236, Scollato, RV 231834).

Tale verifica deve formare oggetto di espressa menzione da parte del giudice di merito soprattutto allorchè, come nel caso in esame, secondo la contestazione formulata dalla pubblica, si tratta di opere non sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico.

Orbene, dalla sentenza impugnata sostanzialmente non si evince che il giudice di merito abbia correttamente effettuato la verifica imposta dalla disposizione citata, esaurendosi la motivazione sul punto in un rigo prestampato, privo di qualsiasi riferimento a dati concreti, salvo il generico riferimento agli strumenti urbanistici, senza alcuna specificazione se si tratti degli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione dell’opera o al momento della domanda di sanatoria.

Costituisce inoltre principio di diritto assolutamente consolidato che l’effetto estintivo previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45 si riferisce alla sola violazione edilizia, con la conseguenza che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, anche se legittimamente emesso, non estingue i reati che hanno ad oggetto la violazione paesaggistica, nonchè la violazione delle prescrizioni per le opere da eseguirsi in zona sismica o con strutture portanti in cemento armato, (cfr. sez. 3, 26.9.2002 n. 32146, riv. 222257; sez. 3, 17.1.2003 n. 2109, riv. 223256; cfr inoltre con riferimento alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies: sez. 3, 26.6.1997 n. 6225;

2.12.1998 n. 12697; 199811914, Antognoli L. e altro, riv. 212052;

199901150, Galimberti e altri, riv. 212246; 199801936, P.M. in proc. Cappelli e altri, riv. 210130; sez. m, 199801658, Agnesse, riv.

209571; conf. sez. 3, 27.3.1993 n. 5362; sez. 3, 20.12.1995 n. 12476 e altre).

In ogni caso, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare la estinzione dei reati di cui ai capo b), d) e c) per effetto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Va, infine, osservato che nel caso in esame, come rilevato in ricorso, non può trovare neppure applicazione l’effetto estintivo previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter, inserito dalla detta L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 36, lett. c), a seguito dell’accertamento della compatibilità paesaggistica, trattandosi di intervento che, secondo l’imputazione, ha creato ulteriore volumetria. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice competente ai sensi dell’art. 569 c.p.p., u.c. per un nuovo giudizio che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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