T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2043 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale, XII Municipio, Roma, n. 1861 del 30.9.2005, notificata il 20.12.2005, il Comune di Roma ha intimato alla ricorrente la demolizione di alcune opere abusive.

In particolare, si tratta di "tensostruttura coperta e tamponata in elementi pvc a doppia cupola, sorretta da intelaiatura metallica fissata al suolo con piastre e bulloni, parzialmente pavimentata con parquet ed occupata da attrezzatura da palestra, dotata di impianto di illuminazione. Il tutto per la misura di m. 18 x 8,60, con altezza al colmo di circa m. 3,50, al livello interrato del complesso sportivo, è stata realizzata una nuova volumetria mediante l’apposizione di elementi in alluminio e vetri, poggiati su un muretto perimetrale alto circa m 0,60, lungo un corridoio preesistente di collegamento tra gli spogliatoi e la piscina, il tutto per una lunghezza di m 45 circa e per una volumetria pari a circa 430 m.c.".

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere, incompetenza, carenza di motivazione.

Con la nota depositata il 17.1.2011 il Comune di Roma ha fatto presente che -con la sentenza della VII sezione del Tribunale penale di Roma divenuta irrevocabile il 26.5.2007- è stata accertata l’abusività delle opere realizzate e ordinata la demolizione del manufatto abusivo.

Peraltro, dalla nota del Comando della P.M., XII Gruppo, del 23.12.2010, emerge l’avvenuta demolizione delle opere abusive.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo, il Collegio rileva che – nonostante l’intervenuta demolizione – il ricorso non è divenuto improcedibile; infatti, pur avendo l’amministrazione già provveduto alla demolizione dell’immobile abusivo, continua a permanere un interesse della ricorrente che non mira (più) ad ottenere una pronuncia giurisdizionale, che vincoli la futura azione amministrativa, ma (eventualmente) ad ottenere la condanna del comune al ristoro dei danni cagionati dall’esecuzione di un provvedimento ritenuto illegittimo.

Con i motivi di ricorso la ricorrente prospetta una illegittimità del provvedimento impugnato per irregolarità della firma e sua illeggibilità, per mancata indicazione della data di esecuzione dei lavori abusivi sul piano edilizio e per l’erronea indicazione del termine ultimo per provvedere all’ingiunzione (30 giorni invece che 90).

Inoltre, la ricorrente sostiene di avere presentato una regolare denuncia di inizio attività.

I vizi dedotti non meritano positivo apprezzamento.

In particolare,

a). è smentita in punto di fatto la questione relativa alla presunta illeggibilità della firma; la sigla è infatti apposta sotto la qualifica di Responsabile del procedimento (Antonietta Menichelli) e di Dirigente (Ing. Paolo Capozzi);

b). l’errato richiamo al termine ultimo per provvedere all’ingiunzione non inficia la validità del provvedimento, quando sia univoco e chiaramente distinguibile il potere esercitato;

c). trattasi – comunque – di censure di carattere formale e dunque irrilevanti;

d). peraltro, dalla documentazione in atti è stata depositata la sentenza del 7.5.2007 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, VII sezione penale, Giudice Dr. Amoroso, divenuta irrevocabile il 26.5.2007 con la quale è stata ordinata la demolizione del manufatto abusivo;

e). sempre dagli atti di causa risulta che il personale dipendente constatava, nel dicembre 2008, l’avvenuta demolizione delle opere abusive in quanto ricadenti nel Comparto del nuovo Centro commerciale ora denominato Euroma 2; nell’area già occupata dalla ricorrente si trovano, ora, l’uscita e il parcheggio del predetto centro commerciale.

In conclusione, stante la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente che liquida in complessivi Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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