Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-01-2011) 09-03-2011, n. 9636 Concorso di circostanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Genova, con la sentenza del 13 luglio 2009 emessa a seguito di rito abbreviato, ha condannato O.M., per il reato di furto aggravato e continuato, alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, il quale lamenta, quale unico motivo, la violazione di legge a cagione dell’applicazione, ai fini della continuazione, di un aumento della pena base inferiore al minimo di legge, trattandosi di imputato con recidiva specifica reiterata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2. In punto di diritto si osserva, infatti, come le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza 27 maggio 2010 n. 35738, abbiano finalmente posto un punto fermo nella materia, andando in contrario avviso alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6, 27 febbraio 2007 n. 18302), peraltro alquanto isolata, citata dal Procuratore Generale ricorrente.

Nel citato arresto si afferma, invero, come la recidiva reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4, operi nella disciplina codicistica, come risultante dalle interpolazioni di cui alla L. n. 251 del 2005, quale circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole di natura facoltativa, nel senso che è consentito al Giudice motivatamente escluderla e considerarla tamquam non esset ai fini sanzionatori, non potendo dirsi sufficiente che dal certificato penale emerga una pluralità di condanne.

Qualora la recidiva reiterata sia esclusa, essa non è più ricompresa nell’oggetto della valutazione del Giudice ai fini della determinazione della pena e dunque, non essendo stata "ritenuta", neppure entra a comporre la materia del giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p., di talchè resta inoperante, proprio per la mancanza dell’oggetto, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti imposto dal quarto comma del medesimo articolo.

Qualora, viceversa, la recidiva reiterata non sia esclusa dal Giudice ma considerata concreto sintomo di maggior colpevolezza e pericolosità, essa svolge necessariamente nel suo complesso la funzione aggravatrice e determina pertanto anche l’effetto, incidente sulla sanzione, consistente nell’operatività dell’inibizione di cui si è detto, con la conseguenza che non è consentito al Giudice, il quale non abbia escluso ex ante la recidiva, di apprezzarla come subvalente rispetto a eventuali circostanze attenuanti.

Analoghe conseguenze si verificano in relazione agli altri effetti commisurativi della sanzione ricollegati dalla legge alla recidiva reiterata.

Ne discende che il limite all’aumento ex art. 81 c.p. "non… inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave", previsto dalla legge nei confronti dei soggetti "ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4", sia pure inoperante quando il Giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale, ed in relazione ad essi l’abbia pertanto esclusa così non "applicandola".

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale di Genova ha concesso all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, tra cui la recidiva specifica reiterata, che sostanzialmente è stata ritenuta non incidente in concreto sull’entità della pena.

3. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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