Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 09-03-2011, n. 9452 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ni del PG Dott. D’Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto tot.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 23 novembre 2009 la Corte di Appello di Firenze rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da B.M. il quale era stato sottoposto a misura cautelare carceraria dall’8 gennaio 2007 al 22 maggio 2007, in relazione al delitto di sequestro di persona in concorso con altri.

La Corte rilevava che il Tribunale di Pistoia, con sentenza in data 19 dicembre 2007, aveva di poi assolto il richiedente per non aver commesso il fatto.

Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione B.M. personalmente deducendo l’inosservanza della legge penale. La parte ritiene che la Corte territoriale non abbia chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa all’accoglimento dell’istanza; e che abbia utilizzato i medesimi dati valutati dal giudice per le indagini preliminari.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

Vi è memoria di costituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si osserva, primieramente, che il ricorso in esame risulta proposto personalmente dal richiedente, senza ministero del difensore. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che il ricorso proposto personalmente dalla parte, nell’ambito del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, si qualifica come inammissibile. Si è al riguardo rilevato che il principio ora richiamato si inserisce nel sistema processuale complessivo in cui il legislatore, con riferimento al ricorso per cassazione, lungi dall’imporre oneri ingiustificati e vessatori alla realizzazione dei diritti ed alla difesa delle parti, ha inteso rimarcare il particolare tecnicismo e la delicatezza del giudizio di ultima istanza prevedendo la necessità o l’onere del patrocinio di un difensore, peraltro particolarmente qualificato per esperienza e cultura, con l’unica eccezione del ricorso personale consentito all’imputato in ossequio al principio del "favor libertatis" e del "favor voluntas rei" che del primo è espressione (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 34535 del 27/06/2001, dep. 24/09/2001, Petrantoni, Rv.

219613). E’ poi appena il caso di rilevare che si registra una ulteriore causa di inammissibilità del ricorso proposto dal B., data dalla manifesta infondatezza del gravame. La Corte di Appello ha, infatti, del tutto correttamente apprezzato la sussistenza di una sinergia colposa tra la condotta posta in essere dal B. e la custodia cautelare subita, rappresentata dal fatto che il prevenuto era presente sul posto la sera dei fatti, quando i coimputati G. e A. sequestravano la vittima L.R.. La Corte territoriale ha evidenziato che il richiedente era stato mandato assolto stante l’inutilizzabilità, nei suoi confronti, degli esiti delle intercettazioni telefoniche; e che, non di meno, la pacificamente accertata partecipazione del B. alla fase iniziale del sequestro di persona costituiva colpa grave, rilevante ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ben potendo essere interpretata, nella fase delle indagini, come partecipazione all’azione criminosa posta in essere dai coimputati.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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