T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2028 Libertà di circolazione e soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

per parte ricorrente e Avv. Cristina Gerardis per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento n. 2386 del 26.8.2010 l’Ambasciata d’Italia in Kiev ha rigettato la domanda di visto per motivi di studio presentata dalla ricorrente in data 27.7.2010.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata impugna il predetto provvedimento e prospetta i seguenti motivi di diritto:

1). Eccesso di potere per carenza di motivazione o comunque per insufficienza e contraddittorietà, carenza e difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento;

2). Violazione e falsa applicazione di legge ( l. 241/90 art. 3, c. 13), eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di motivazione e contraddittorietà;

3). Violazione di legge, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta.

Controparte ha depositato nota difensiva e di chiarimenti in data 20.12.2010.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1). Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 in relazione alla sua mancata partecipazione al procedimento.

Il vizio non merita positivo apprezzamento in quanto – dalla documentazione in atti – risulta provata la partecipazione dell’interessata alle fasi istruttorie del procedimento.

In proposito, controparte, nella nota depositata il 20.12.2010, precisa che:

a).in data 27.7.2010 la ricorrente ha presentato personalmente presso la Cancelleria consolare la domanda di visto di ingresso per studio, della durata di giorni 210;

b).la medesima è stata sottoposta alla verifica delle sue conoscenze linguistiche da parte del funzionario incaricato e, nell’occasione, ha dimostrato una perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana. Il livello di conoscenza della lingua italiana già acquisito e dimostrato dalla straniera è risultato ben superiore a quello del corso che la stessa ha dichiarato di voler frequentare in Italia (B2) e al quale è risultata essere iscritta;

c).al termine dei colloqui compiuti in sede istruttoria la PA ha rilevato la presenza di un possibile rischio migratorio; in particolare, l’amministrazione procedente ha riscontrato "forti dubbi sul reale motivo della permanenza dell’interessata sul T.N. tenuto conto anche della circostanza che la predetta, già fruitrice nell’anno 20082009 di un visto per lavoro autonomo spettacolo, ha svolto in provincia di Reggio Emilia, la professione di ballerina nightclub per la Società Picasso Srl’.

Inoltre, con riferimento alla questione della notifica in lingua italiana del provvedimento impugnato, si rileva che la giurisprudenza amministrativa ha già – pacificamente – avuto modo di chiarire che la mancata traduzione dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno o l’espulsione degli stranieri in una lingua a loro conosciuta ovvero quanto meno in lingua inglese, francese o spagnola non costituisce un vizio di legittimità dello stesso, in quanto la relativa previsione non incide sulla correttezza del potere esercitato, ma è tesa esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione (cfr. per tutti Cons. St., IV, 17 gennaio 2002, n. 238).

Per cui tale mancata traduzione non rende nullo l’atto assunto dall’Amministrazione, ma, in ipotesi, legittima la concessione dell’errore scusabile, in caso di ritardo nella proposizione del gravame.

Ora, nel caso di specie tale diritto di difesa non è stato in concreto violato, in quanto l’interessata è tempestivamente insorta dinanzi questo Tribunale per cui la censura non appare fondata.

23). Con il secondo e terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta un difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Anche queste censure non sono condivisibili in quanto il provvedimento impugnato fa espresso riferimento alla "non attendibilità delle informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto" e al rischio migratorio.

Dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa all’Amministrazione.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente che sono liquidate in complessivi Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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