Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 09-03-2011, n. 9317 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 23 agosto 2010, ha ordinato la sospensione dell’ordine di esecuzione, emesso ma non ancora eseguito, nei confronti di C.C. per l’espiazione della pena di anni due di reclusione, oltre alla multa, applicatagli con sentenza n. 1971/2009, ex artt. 444 e 445 c.p.p., dello stesso giudice, motivando la sospensione col documentato stato di alcooldipendenza del C., il programma di recupero in corso e la correlazione del reato oggetto di condanna con lo stato di alcooldipendenza del C..

2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso, in data 30 agosto 2010, sulla base di tre motivi:

2.1. errata applicazione di legge, spettando al Tribunale di sorveglianza e non al Giudice dell’esecuzione la competenza a sospendere l’esecuzione di pena detentiva, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 90 e 91, come modificati dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, con la conseguente incompetenza funzionale del giudice emittente;

2.2. inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, per avere il Giudice dell’esecuzione provveduto senza previa fissazione di udienza e omettendo il tempestivo avviso al Pubblico Ministero, in violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 3;

2.3. inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, come modificato dalla L. n. 49 del 2006, cit., che impone il rigoroso accertamento della dipendenza da bevande alcooliche o sostanze stupefacenti per l’applicazione delle norme intese a favorire l’avvio o la prosecuzione del programma terapeutico da parte delle persone condannate, al fine di evitare abili strumentalizzazioni elusive della esecuzione delle pene, mentre, nel caso in esame, tale accertamento oggettivo sarebbe stato omesso, risultando agli atti solo una certificazione del pubblico servizio sanitario attestante valori di funzionalità epatica del C. nella norma, all’esito di indagini di laboratorio in data 9 aprile 2010 cui il condannato si era sottoposto; inoltre, sarebbe rimasta indimostrata la correlazione tra il delitto di furto con destrezza, oggetto di condanna, e il preteso stato di alcooldipendenza del C..

Il ricorrente ha, pertanto, chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per incompetenza funzionale del Giudice che lo ha emesso e, in subordine, l’annullamento con rinvio per nuovo esame in udienza camerale, previo rituale avviso alle parti, con affermazione, in ogni caso, del principio che la dipendenza deve essere documentata dall’istante, o, comunque, accertata nelle forme e con i contenuti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, comma 2. 3. Il Pubblico Ministero presso questa Corte, con memoria depositata il 15 ottobre 2010, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata perchè emessa de plano, in palese violazione delle formalità previste dall’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, a pena di nullità assoluta e insanabile, con la conseguente restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova deliberazione.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Va premesso che si verte in tema di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, nel caso di cui all’art. 94 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, avendo il condannato, nella dichiarata condizione di alcooldipendente, presentato domanda di affidamento in prova in casi particolari prima dell’inizio dell’esecuzione della pena.

Il rigetto da parte del Pubblico Ministero dell’istanza di sospensione dell’esecuzione è stato legittimamente impugnato con ricorso al competente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 1, in conformità di autorevole arresto giurisprudenziale di questa Corte, a sezioni unite, secondo il quale "in tema di benefici penitenziari, il provvedimento con il quale il pubblico ministero, a seguito di richiesta di affidamento c.d. terapeutico presentata da condannato tossicodipendente o alcooldipendente, abbia negato la sospensione dell’esecuzione della pena, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione e contro di esso può essere proposto esclusivamente incidente davanti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p." (Sez. U, n. 29025 del 27/06/2001, dep. 17/07/2001, Rv. 219227).

Compete, quindi, al Giudice dell’esecuzione di conoscere, su richiesta dell’interessato, il diniego del Pubblico Ministero di sospendere l’esecuzione della pena, non ancora iniziata, nei casi previsti dall’art. 656 c.p.p., comma 5, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 90 e 94 in materia di stupefacenti e successive modificazioni; mentre appartiene all’esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza la decisione, in via definitiva, sulle predette misure alternative e al Magistrato di sorveglianza l’applicazione provvisoria di esse, con interruzione dello stato di detenzione ma continuazione dell’esecuzione in regime alternativo, nel caso in cui le medesime misure siano richieste dopo l’inizio dell’esecuzione della pena a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, comma 4, che richiama espressamente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47 ord. pen., comma 4, e ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 2, come sostituiti, rispettivamente, dalla L. n. 49 del 2006, art. 4-octies, comma 1, lett. d), e art. 4-undecies, comma 1, lett. b), di conversione del D.L. n. 272 del 2005, cit.

Ne discende la manifesta infondatezza dell’eccepita incompetenza funzionale del Giudice dell’esecuzione.

4.2. Gli altri motivi di ricorso coi quali si denuncia la violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 3, per avere il Giudice dell’esecuzione provveduto de plano, e l’inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, comma 2, per mancato rigoroso accertamento dello stato di alcooldipendenza dell’istante e della correlazione tra il reato per cui è condanna (furto con destrezza) e la condizione di alcooldipendente del suo autore, sono inammissibili per mancanza di interesse, risultando ormai esaurita la fase interinale e provvisoria in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, per l’avvenuta trasmissione degli atti da parte del Pubblico ministero al Tribunale di sorveglianza e la decisione del medesimo Tribunale sulla misura alternativa richiesta prima dell’inizio dell’esecuzione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza con la relativa documentazione a norma dell’art. 656 c.p.p., comma 6.

L’interesse concreto e attuale del Procuratore della Repubblica all’impugnazione dell’ordinanza cha ha disposto la sospensione dell’esecuzione sussisterebbe solo se il Tribunale di sorveglianza di Firenze non avesse ancora deliberato sulla domanda di affidamento terapeutico presentata dal C.; mentre va affermata la mancanza di interesse, originaria o sopravvenuta, al ricorso per cassazione contro l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva adottata dal Giudice dell’esecuzione a seguito di incidente, sia nel caso di impugnazione proposta dopo la pronuncia del Tribunale di sorveglianza, sia nel caso (ricorrente nella fattispecie in esame) di decisione del medesimo Tribunale intervenuta dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, considerato che, in entrambe queste ultime ipotesi, dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun concreto e pratico vantaggio, non residuando più, a seguito della decisione del Tribunale, qualunque ne sia il contenuto, alcuno spazio di operatività della sospensione, con la conseguenza che il giudizio di legittimità si tradurrebbe unicamente nella verifica astratta della ritualità ed esattezza di un provvedimento provvisorio, divenuto ormai inattuabile (conforme: Sez. U, n. 29025 del 27/06/2001, dep. 17/07/2001, Rv. 219228).

Alla declaratoria di inammissibilità non seguono provvedimenti accessori, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *