T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 07-03-2011, n. 2078 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino senegalese, già titolare di permesso di soggiorno n. SRM710195, emesso il 17/9/04 e scaduto il 17/3/05, ha dichiarato nel ricorso di non aver potuto tempestivamente richiedere il suo rinnovo, in quanto il giorno 20 febbraio 2005 è stato fermato ai controlli di frontiera all’Aeroporto di Parigi – Orly – con volo preveniente dal Senegal e diretto in Italia facente scalo in Francia, e in quell’occasione le Autorità francesi, ritenendo falso il suo permesso di soggiorno, lo hanno rimpatriato in Senegal e gli hanno sequestrato il permesso stesso.

Rientrato in Italia con visto turistico del 16 luglio 2007 ha incaricato un legale per ottenere la restituzione dalle Autorità francesi del suo permesso di soggiorno illegittimamente sequestrato, tenuto conto che era autentico, come certificato dall’Ambasciata italiana a Dakar in data 7 aprile 2005.

Il ricorrente ha interessato della questione anche il Ministero degli Affari Esteri del Senegal che a sua volta ha chiesto all’Ambasciata italiana a Dakar di voler agevolare il suo rientro in Italia.

Tramite il suo legale, Avv. Valeria Bruno, il ricorrente in data 30/3/09 ha chiesto al Ministero dell’Interno – tramite l’Ambasciata italiana a Dakar – di autorizzare il suo reingresso in Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 286/98 tenuto conto che già nel 2006 gli era stato negato il visto essendo ormai scaduto il permesso di soggiorno.

L’ambasciata italiana a Dakar in data 18/10/2010 ha comunicato all’Avv. Bruno che non esiste alcun provvedimento di espulsione del ricorrente (e che quindi non può essere rilasciata alcuna autorizzazione ex art. 13 del D.Lgs. 286/98).

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza del 30/3/09, sostenendo che illegittimamente il Ministero non avrebbe adottato il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto unitamente all’autorizzazione al reingresso in Italia.

Il ricorso è inammissibile.

Con l’istanza del 30/3/09 (versata in atti) il ricorrente ha chiesto esclusivamente il rilascio dell’autorizzazione ex art. 13 del D.Lgs. 286/98 e su detta istanza il Ministero si è già pronunciato con la nota del 18 ottobre 2010 (inviata al suo legale mediante la posta elettronica non conoscendo l’indirizzo dell’interessato), rilevando che non esiste alcun provvedimento di espulsione a nome del ricorrente.

Poiché su detta istanza il Ministero si è pronunciato, non è configurabile alcun silenzio inadempimento.

Detta istanza non può intendersi come diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto con essa il ricorrente ha chiesto esclusivamente il rilascio dell’autorizzazione ex art. 13 del D.Lgs. 286/98.

Per contro nessuna formale istanza di rinnovo del permesso di soggiorno risulta inoltrata all’Amministrazione dell’Interno secondo le modalità previste dalla legge: non può pertanto configurarsi alcun silenzio inadempimento.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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