Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 09-03-2011, n. 9315 Sorveglianza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.R., tramite il difensore, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 30 marzo – 1 aprile 2010, con la quale sono state rigettate le sue istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, perchè emessa all’esito di udienza camerale tenutasi il 30 marzo 2010, senza la partecipazione del suo difensore, avvisato della medesima udienza solo il successivo 7 aprile, come da allegata relazione di notificazione.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna, rilevandone la nullità insanabile a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 4.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Nel procedimento di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. la mancata notifica al difensore di fiducia – del quale è necessaria la partecipazione obbligatoria la presenza – dell’avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell’udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d’ufficio, e degli atti successivi compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1 (sez. 1, sentenza n. 2418 del 29/04/1998, dep. 11/06/1998, Rv. 210773, e successive conformi).

Nel caso in esame, emerge per tabulas che il difensore di fiducia del condannato, avvocato Marco Favini, come tale indicato nel decreto in data 11 febbraio 2010 di fissazione dell’udienza camerale del 30 marzo 2010 davanti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, ha ricevuto la notificazione del predetto Decreto il 7 aprile 2010, dopo la celebrazione dell’udienza all’esito della quale è stata emessa l’ordinanza qui impugnata.

Sussiste, pertanto, la nullità generale e assoluta denunciata dal ricorrente, per omesso avviso al difensore dell’udienza camerale, con la conseguenza che l’ordinanza resa in violazione del diritto di difesa deve essere annullata a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1, e gli atti trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Bologna, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), il quale provvedere a nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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