Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso della società contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione dell’attribuzione della rendita ad immobile di categoria D (capannone industriale) a seguito della ricevuta notifica di un avviso di accertamento ai fini ICI con il quale veniva pretesa la maggiore imposta determinata sulla rendita attribuita;

Preso atto che l’amministrazione non ha notificato un controricorso depositato un atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato successivamente all’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia del territorio;

Rilevato che il ricorso poggia su due motivi con i quali, sotto profili diversi, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, avendo il giudice ritenuto che decorrendo gli effetti della predetta norma solo dal 1 gennaio 2000 fosse inammissibile il ricorso avverso una rendita attribuita con provvedimento del 19 novembre 1999, rimasto affisso all’Albo comunale dal 31 dicembre 1999 al 1 febbraio 2000;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita" (Cass. n. 5373 del 2009; v. anche Cass. nn. 2952 e 10801 del 2010);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia del territorio, dichiarata l’inammissibilità nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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