Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 09-03-2011, n. 9310

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Bergamo, con sentenza del 10 novembre 2009 – 30 aprile 2010, ha condannato M.B., cittadino del (OMISSIS), alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda per il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis perchè si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato.

2. Avverso la predetta sentenza il difensore d’ufficio del M., avvocato Giacomo Gozzini, non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso, in data 9 luglio 2010, sollevando due questioni di legittimità costituzionale.

La prima è relativa all’art. 613 c.p.p., comma 1, nella parte in cui esclude, anche nel caso di imputato irreperibile, che il suo difensore d’ufficio – non iscritto nell’albo speciale – possa proporre ricorso per cassazione, deducendo il contrasto della norma con l’art. 3 Cost., comma 1, e art. 24 Cost., comma 2, dato che l’imputato irreperibile, per fatto indipendente dalla sua volontà e del tutto fortuito, quale l’assegnazione di un difensore d’ufficio non iscritto nell’albo speciale, si vede preclusa la possibilità di proporre ricorso per cassazione.

La seconda concerne il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis e succ. mod., in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e art. 25 Cost., comma 2, per dedotto contrasto con i diritti inviolabili dell’uomo; mancanza di una ratto giustificatrice, potendo conseguirsi lo stesso obiettivo mediante l’adozione dell’espulsione coattiva in via amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4; irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter; il carattere discriminatorio della fattispecie penale, fondata su particolari condizioni personali e sociali, anzichè su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.
Motivi della decisione

3. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato irreperibile dal difensore, avvocato Giacomo Gozzini del foro di Bergamo, non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 613 c.p.p., comma 1, in quanto l’assenza di titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre impugnazione (Sez. 6, n. 40585 del 10/10/2008, dep. il 30/10/2008, Mouhib, Rv. 241338; Sez. 6, n. 37534 del 21/09/2007, dep. 11/10/2007, Brahim, Rv. 237607; Sez. U., n. 24486 dell’11/07/2006, dep. 14/07/2006, Lepido, Rv. 233919, quest’ultima con specifico riguardo al caso dell’imputato latitante, ma estensibile anche all’Imputato irreperibile come si evince dalla motivazione della sentenza).

La prospettata questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 c.p.p., comma 1, per denunciato contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., è manifestamente infondata, posto che la mancanza di legittimazione a ricorrere per cassazione del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile come di quello dell’imputato latitante o contumace – giustifica la sua richiesta di sostituzione a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 5 e art. 30 disp. att. cod. proc. pen.; e l’imputato, rimasto incolpevolmente ignaro del procedimento a suo carico, può richiedere la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. in L. 22 aprile 2005, n. 60, che ne ha ampliato l’ambito di operatività, restando così garantito il diritto di impugnazione che l’art. 571 cod. proc. pen. riconosce sia all’imputato personalmente, sia autonomamente al suo difensore.

4. La rilevata inammissibilità del ricorso assorbe ogni altra questione sollevata dal ricorrente e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., impone la condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma che si stima equo determinare in quella di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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