T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 07-03-2011, n. 2074 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 22 agosto 2006 è pervenuta alla Regione Lazio la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 per la realizzazione di un fabbricato agricolo in seguito alla demolizione e successiva ricostruzione della volumetria esistente, da realizzarsi in località "Poggio Palumbo" del Comune di Capodimonte, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dei DD.MM. 24/10/60 e 22/5/85.

Con il provvedimento n. B2068 del 21/5/09, la Regione Lazio ha autorizzato l’intervento facendo applicazione della disposizione recata dall’art. 72 della L.R. n. 31 del 24/12/08, secondo cui alle domande pervenute alla Regione Lazio entro la data del 14 febbraio 2008, data di pubblicazione del P.T.P.R. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, si applica la normativa prevista dai P.T.P. vigenti.

Detto provvedimento è stato annullato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Rieti e Viterbo con il decreto impugnato.

Avverso detto atto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione dell’art. 36 quater, comma 1 sexies, della L.R. Lazio 6/7/98 n. 24, aggiunto dall’art. 72, comma 1, lett. b) della L.R. 24/12/08 n. 31. Eccesso di potere per totale carenza dei presupposti. Ingiustizia grave e manifesta.

Sostiene il ricorrente che la Soprintendenza avrebbe disposto l’annullamento dell’atto facendo applicazione della disciplina recata dal P.T.P.R., in violazione della suddetta disposizione.

La Regione Lazio, invece, avendo tenuto conto della predetta norma, avrebbe rilasciato l’autorizzazione sulla base della disciplina recata dal P.T.P. applicabile alle domande inoltrate – come nel caso di specie – prima del 14 febbraio 2008.

Il provvedimento sarebbe quindi illegittimo.

2. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. – Eccesso di potere per carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Ingiustizia grave e manifesta.

Il provvedimento della Soprintendenza sarebbe carente nella motivazione.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti. Illogicità ed ingiustizia gravi e manifeste. Difetto assoluto di istruttoria.

Sull’area oggetto di intervento non sussisterebbe un vincolo di inedificabilità assoluta, e la Regione Lazio avrebbe adeguatamente indicato le ragioni per le quali il fabbricato non arrecherebbe nocumento al contesto vincolato.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti. Sviamento.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato annullato per motivi di merito e non di legittimità.

Con motivi aggiunti notificati il 1011 giugno 2010, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Roma, Rieti e Viterbo prot. n. 8454 del 12/4/10, con il quale l’Amministrazione ha respinto la sua istanza di revisione del provvedimento impugnato, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione dell’art. 36 quater, comma 1 sexies, della L.R. Lazio 6/7/98 n. 24, aggiunto dall’art. 72, comma 1, lett. b) della L.R. 24/12/08 n. 31. Eccesso di potere per totale carenza dei presupposti. Ingiustizia grave e manifesta.

Ribadisce il ricorrente l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina recata dal P.T.P.R.

2. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. – Eccesso di potere per carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Ingiustizia grave e manifesta.

Il provvedimento della Soprintendenza sarebbe carente nella motivazione non essendo specificatamente indicate le ragioni di contrasto con la normativa del P.T.P.

In ogni caso non vi sarebbe alcuna contrarietà con il P.T.P. come accertato dalla Regione Lazio con approfondita istruttoria.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti. Illogicità ed ingiustizia gravi e manifeste. Difetto assoluto di istruttoria.

Ribadisce il ricorrente quanto già dedotto con il terzo motivo del ricorso principale.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti. Sviamento.

Deduce nuovamente il ricorrente la censura proposta con il quarto motivo del ricorso principale.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Come meglio dedotto in narrativa il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2/12/09 con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Rieti e Viterbo ha annullato l’autorizzazione paesistica n. B2068 del 21 maggio 2009 rilasciata ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 dalla Regione Lazio, per la "realizzazione di un fabbricato agricolo con demolizione di strutture esistenti e costruzione di un nuovo fabbricato" in località Poggio Palombo nel Comune di Capodimonte (VT).

La Soprintendenza, dopo aver richiamato i vincoli esistenti sull’area (derivanti dai DD.MM. 24/10/60 e 18/2/69 e dall’art. 142 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 42/04), ha rilevato che l’area oggetto di intervento ricade in zona Ei secondo il P.T.P. ed in zona classificata – secondo il P.T.P.R. – come paesaggio naturale (per una parte) e per la restante parte come paesaggio naturale di continuità, dove non è consentita la costruzione di nuovi manufatti fuori terra o interrati, ma solo il recupero dei manufatti esistenti.

Ha poi rilevato che il terreno è classificato secondo il P.R.G. di Capodimonte come zona E2 – agricola, e ad esso non risulta quindi applicabile il disposto di cui all’art. 62 delle N.T.A. del P.T.P.R.

Nel disporre l’annullamento del provvedimento regionale, la Soprintendenza ha rilevato:

– che l’intervento non sarebbe conforme alle norme del P.T.P.R. atteso che la Regione avrebbe rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 per la costruzione di un nuovo edificio destinato ad abitazione in una zona per la quale il P.T.P.R. non consente nuovi interventi ma il solo recupero di quelli esistenti;

– che l’intervento contrasterebbe con la normativa di tutela posta a salvaguardia dell’ambito vincolato con apposito decreto ministeriale e che quindi l’autorizzazione, ove attuata, comporterebbe l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta;

– che il provvedimento regionale non spiegherebbe perché l’intervento sarebbe stato ritenuto compatibile con il contesto vincolato.

Sulla base di questi presupposti la Soprintendenza ha disposto l’annullamento del provvedimento regionale ritenuto viziato per eccesso di potere e per difetto di motivazione.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto per aver la Soprintendenza erroneamente applicato alla sua richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesistica la disciplina recata dal P.T.P.R. nonostante non fosse applicabile in base al disposto dell’art. 36 quater comma 1 sexies della L.R. 24/98 introdotto con l’art. 72, comma 1 lett. b) della L.R. 31/08.

La censura è fondata.

Dispone la suddetta disposizione che " Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’articolo 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004, alle domande pervenute alla Regione entro il 14 febbraio 2008, data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del PTPR, si applica la normativa prevista dai PTP vigenti approvati con la presente legge": poiché la domanda del ricorrente è stata presentata il giorno 22 agosto 2006, deve essere esaminata alla stregua della disciplina recata dal P.T.P.

Ne consegue che illegittimamente la Soprintendenza ha decretato l’annullamento dell’autorizzazione regionale per contrasto con la disciplina recata dal P.T.P.R, atteso che per espressa disposizione normativa regionale, la nuova normativa non risulta applicabile a detto intervento.

Del resto, la Regione Lazio, nello svolgere l’istruttoria, ha tenuto conto esclusivamente della normativa recata dal P.T.P. proprio nella consapevolezza dell’inapplicabilità della disciplina sopravvenuta.

Il provvedimento, però, risulta adottato anche sulla base di un altro presupposto, e cioè la contrarietà dell’intervento con la normativa di tutela derivante dai decreti ministeriali di apposizione del vincolo paesistico.

Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione del provvedimento di annullamento, rilevando nel contempo la congruità dell’istruttoria e l’idoneità della motivazione del provvedimento regionale.

Le doglianze sono fondate.

I vincoli paesistici imposti con i D.M. del 24/10/60 e del 22/5/69 non comportano il divieto di edificazione in maniera assoluta, e quindi la Soprintendenza per rilevare il contrasto con le previsioni recate dal vincolo d’insieme avrebbe dovuto indicare in modo chiaro e preciso quali fossero le ragioni di contrasto dell’intervento con il contesto vincolato, non potendo ricorrere ad una motivazione stereotipata.

Ne consegue la fondatezza della censura di difetto di motivazione, tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza secondo cui, in sede di annullamento del nulla osta paesistico, l’Amministrazione è tenuta a motivare esternando le specifiche ragioni per le quali ritiene che un’opera non sia idonea ad inserirsi nell’ambiente, provvedendo ad individuare specificatamente gli elementi di contrasto, non potendo limitarsi a richiamare valutazioni generiche di incompatibilità ambientale (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio Sez. II Quater 8/10/08 n. 8829).

Per converso, in ordine al rilievo attinente la motivazione del provvedimento regionale, ritiene il Collegio che la Regione abbia svolto un’approfondita istruttoria, ed abbia provveduto compiutamente ad indicare le ragioni per le quali ha ritenuto compatibile l’intervento con la normativa di tutela.

Il ricorso principale si appalesa quindi fondato e deve essere pertanto accolto, non potendo essere accolte le tesi difensive dell’Avvocatura erariale che mirano ad integrare la motivazione del provvedimento, deducendo nuovi motivi di illegittimità del decreto per contrasto con la normativa del P.T.P., non dedotti nell’atto impugnato.

L’annullamento del decreto del 2/12/09 riverbera i suoi effetti sull’atto del 12/4/10 con il quale la Soprintendenza ha rifiutato di annullare in autotutela il suddetto decreto.

Ne consegue la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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