Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 09-03-2011, n. 9648 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia rigettava le richieste di riesame proposte da P.J. e Pu.Je. avverso il decreto di sequestro emesso dal PM di Venezia del 13.7.2010, con riferimento al reato di cui alla L. Fall., artt. 217 e 224.

Il sequestro riguardava l’autovettura Mercedes C220, proveniente dalla società fallita Ecofood s.r.l, di cui alla fattura in atti; e l’imbarcazione mod. Studio Bat 31 ceduta nell’ambito di un contratto di leasing intercorso tra la Venet leasing spa ed altro soggetto, non meglio specificato, poi ceduta alla Venice Meat srl dopo essere stata utilizzata dalla fallita Ecofood.

2. – Avverso la pronuncia anzidetta ha proposto ricorso per cassazione P.J., legale rappresentante della Venice Meat s.r.l., lamentando inosservanza od erronea applicazione della legge penale; difetto di motivazione, ai sensi art. 606 c.p.p., lett. e); mancanza del pericolo nel ritardo.

Ha proposto ricorso per cassazione anche Pu.Je., legale rappresentante della società fallita Ecofood s.r.l., che ha dedotto inosservanza della legge penale e difetto di motivazione, contestando i ritenuti presupposti giustificativi della disposta misura cautelare.

3. – E’ certo, alla luce di quanto si legge nella premessa dello stesso provvedimento impugnato, che le odierne ricorrenti, nelle rispettive qualità, siano indagate per il reato di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2, e art. 224 in un procedimento nell’ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale avente ad oggetto un’autovettura ed un’imbarcazione. Il giudice a quo ha rigettato le richieste di riesame sul rilievo che risultava provato che l’autovettura fosse stata ceduta dalla Ecofood alla Venice e che l’imbarcazione, oggetto di contratto di leasing, poi rilevato dalla stessa Venice, fosse stata in precedenza utilizzata proprio dalla società fallita, che, documentalmente, risultava precedente armatore; e, quanto ai presupposti di legittimità della misura cautelare, ha osservato che, in subiecta materia, è necessaria e sufficiente la sussistenza del mero fumus commissi delicti con riferimento alla fattispecie criminosa in contestazione.

Siffatta argomentazione integra, in chiara evidenza, l’ipotesi della mera apparenza di motivazione, avendo il giudice del riesame del tutto eluso l’obbligo di motivare, ricorrendo, quanto all’ultima proposizione, a mera formulazione di stile. Non si è reso conto, in particolare, che il reato per cui si procede non è la bancarotta fraudolenta patrimoniale, rispetto alla quale, accertata la provenienza dei beni dal patrimonio della società fallita e l’indebita cessione, si ponga l’esigenza di assicurarne la disponibilità in vista dell’utile esperimento di azioni intese al loro recupero all’asse fallimentare; ma è la bancarotta documentale semplice, rispetto alla quale non si riesce ad intendere, nè è spiegato in motivazione, quale nesso pertinenziale possa sussistere con riferimento ad un’autovettura ovvero ad un’imbarcazione.

4. – La mancanza di motivazione, integrante tipica ipotesi di violazione di legge, è causa di nullità del provvedimento impugnato, che si estende anche al decreto di sequestro. Non resta che prenderne atto e far luogo alla declaratoria di cui in dispositivo, con ordine di immediata restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.

Annulla l’impugnato provvedimento nonchè il decreto di sequestro.

Dispone l’immediata restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *