T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 07-03-2011, n. 2073 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha presentato, in data 27/9/07, istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della L. 91/92;

Visto l’art. 3 del D.P.R. 18/4/94 n. 362 che fissa il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il procedimento diretto all’acquisto della cittadinanza;

Rilevato che detto termine è trascorso, e che la ricorrente – con il presente ricorso -, ha impugnato il silenzio rifiuto chiedendo al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio prestato dall’Amministrazione, ordinandole di provvedere sulla propria istanza;

Vista la nota del Ministero dell’Interno in data 19 ottobre 2010, depositata il 4 novembre 2010, dalla quale risulta che il decreto di conferimento della cittadinanza è stato predisposto in data 18 ottobre 2010, e che in pari data è stato trasmesso alla firma degli organi competenti;

Rilevato che il difensore della ricorrente – visionata la documentazione dell’Avvocatura erariale – ha insistito comunque per la declaratoria dell’obbligo di provvedere;

Ritenuto che il termine di cui all’art. 3 del D.P.R. 362/94 era già scaduto al momento della presentazione del ricorso;

Rilevato, però, che l’Amministrazione ha dimostrato in giudizio di non essere rimasta inerte, ma di aver istruito il procedimento e di aver predisposto il decreto di concessione della cittadinanza, atto che – al momento della decisione della causa – non risulta però sottoscritto;

Ritenuto, quindi, che la mancata formalizzazione dell’atto non consente la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che presuppone la sottoscrizione del decreto;

Ritenuto, pertanto di dover accogliere il ricorso, ordinandosi all’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando così dispone:

Accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto ordina all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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