Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 09-03-2011, n. 9647

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in premessa, il GUP del Tribunale di Termini Imerese, pronunciando ai sensi degli artt. 424 e 425 c.p.p., dichiarava non luogo a procedere nei confronti di G.C. in relazione ai reati a lei ascritti, in quanto, esclusa per il reato contestato al capo c) l’aggravante della gravità della minaccia, i reati erano estinti per remissione di querela in ordine ai capi a), b) e c) e perchè il fatto non costituisce reato in ordine al capo d) dell’imputazione.

La G. era accusata del reati di cui all’art. 581 c.p. sub a), art. 594 c.p. sub b), art. 612 c.p., comma 2, sub c) in danno di T.G. e art. 614 c.p., u.c., sub d).

La vicenda in esame riguardava la condotta della donna che, in stato di apprensione per le sorti della figlia, allontanatasi dalla Comunità Alloggio per i minori A., ove era ospitata, si era recata presso quell’istituto per avere notizie della minore.

Attraverso le sbarre del cancello chiuso aveva, insistentemente, chiesto all’operatore T.G. di farla entrare per chiedere informazioni e, al rifiuto di questi, aveva cominciato ad inveire al suo indirizzo, minacciandolo; e, poi, scavalcato il cancello, lo aveva aggredito colpendolo con un pugno alla spalla, donde la configurazione dei reati nei termini sopra riferiti.

Nel prendere atto dell’intervenuta remissione di querela, con efficacia estintiva nei confronti dei delitti di percosse, ingiuria e minaccia, esclusa quanto a quest’ultimo l’aggravante della gravità, il giudicante riteneva, con riferimento alla violazione di domicilio di cui all’art. 614 c.p., (aggravato ai sensi dell’ultimo comma perchè scalcando un il cancello si introduceva all’interno della Comunità…..), che la G. non avesse avuto alcuna intenzione di violare il domicilio, ma fosse solo spinta dalla volontà di informazioni sulla sorte della figlia, allontanatasi dalla predetta comunità, della quale al momento del fatto, non si aveva notizia.

Avverso l’anzidetta pronuncia il PG di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il giudicante aveva ritenuto, senza alcun conforto probatorio, che la donna fosse animata dall’intenzione di acquisire notizie sul conto della figlia e non piuttosto da quella di aggredire il T., ponendo comunque in essere il reato di violazione di domicilio aggravata, certamente sussistente nel caso di specie.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Non è, invero, censurabile l’argomentato convincimento del giudicante in ordine all’insussistenza dell’elemento psicologico del reato di violazione di domicilio, nei termini di motivato – e plausibile – apprezzamento di merito.

Ad ogni modo, non sfugge l’evidente errore della formulazione dell’imputazione che configura l’ipotesi aggravata (da violenza sulle cose) nel solo fatto che l’imputata abbia scavalcato il cancello, non integrando siffatta modalità alcun atto di violenza, n rilievo dell’errore avrebbe pure consentito al giudicante di ritenere il reato assorbito nell’area di operatività della remissione di querela. Nè, in senso contrario, avrebbe potuto considerarsi la violenza fisica poi usata in danno dell’operatore della Comunità, essendo evidente che, ai fini della configurabilità dell’aggravante, la violenza alla persona debba essere funzionale – in termini di nesso teleologia) – all’indebito ingresso nell’altrui domicilio e, seppur successiva all’ingresso, sia comunque diretta a favorire l’indebita permanenza in esso contro la volontà del titolare dello ius excludendi. Invece, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione del PG ricorrente, la violenza sia usata per commettere altro reato, la violazione di domicilio concorre con quest’ultimo ed è aggravata ai sensi non già dell’art. 614 c.p., u.c., ma dell’art. 61 c.p., n. 2 (cfr. Cass. sez. 5,27.4.1982, n. 9483, rv. 155663).

2. – Per quanto precede, il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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