T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 07-03-2011, n. 2071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha ottenuto il primo permesso di soggiorno, con scadenza 23/10/04, in seguito alla procedura di emersione legalizzazione del lavoro irregolare ai sensi della L. 189/02.

In data 20/9/06, ha presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

L’Amministrazione, in data 5/8/08, gli ha notificato il preavviso ex art. 10 bis della L. 214/90.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento trasmettendo all’Amministrazione memoria e documenti.

Con il provvedimento impugnato la Questura di Roma ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e per insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 13 commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 286/98.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 6 comma 5 del D.Lgs. 286/98; Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 11 del D.Lgs. 286/98.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98; Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2 e 2 bis, 36 e 36 bis, 37 comma 6 del D.P.R. 394/99.

4. Eccesso di potere per motivazione contraddittoria.

5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza ed illogicità della motivazione e difetto di istruttoria.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 5632/08 la domanda cautelare è stata respinta.

Detta ordinanza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato (Sez. VI n. 472/09) avendo ritenuto il giudice di II° grado che il ricorso non presentasse sufficienti elementi di fumus boni juris.

All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Come meglio dedotto in narrativa il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 3/6/08 con il quale è stata respinta la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

L’atto risulta motivato sulla base di due presupposti:

– la tardiva presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno senza addurre adeguata giustificazione;

– l’inesistenza dei requisiti di legge per la concessione del permesso di soggiorno, tenuto conto che il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver conseguito un reddito derivante da fonte lecita sia nel periodo di validità del primo permesso di soggiorno (e cioè dal 23/10/03 al 23/10/04) che al momento dell’adozione dell’atto; inoltre, l’attuale contratto di lavoro sarebbe stato stipulato dopo 4 anni la scadenza del permesso di soggiorno, e quindi non potrebbe essere preso in considerazione per il suo rinnovo dovendo essere garantito il rispetto del principio di uguaglianza.

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce in estrema sintesi che:

– il ritardo nella richiesta di rinnovo sarebbe derivato dalla particolare situazione familiare, in quanto nel 2003 l’Algeria, suo paese di origine, sarebbe stato colpito dal terremoto e la sua famiglia avrebbe perso la casa per effetto del sisma con conseguenti riflessi economici sulla sua condizione;

– l’incompletezza della documentazione relativa ai suoi rapporti di lavoro non avrebbe potuto comportare il rigetto della sua istanza, ma semmai avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a richiedere le integrazioni documentali;

– illegittimamente l’Amministrazione avrebbe omesso di prendere in considerazione la sua attuale condizione lavorativa, costituente elemento sopravvenuto ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno dopo due anni dalla sua scadenza e non ha dimostrato di aver conseguito durante questo lunghissimo periodo di tempo un reddito derivante da fonte lecita.

Le motivazioni addotte per il ritardo non appaiono tali da giustificare la tardiva presentazione dell’istanza di rinnovo, tenuto conto che – come correttamente rilevato dalla Questura di Roma – egli non si è recato in Algeria a prestare soccorso ai suoi familiari, ma è rimasto in Italia con conseguente possibilità di richiedere nei termini il rinnovo del titolo di soggiorno.

La tardiva presentazione della domanda di rinnovo non può neppure considerarsi alla stregua di una irregolarità sanabile, in quanto il ricorrente non ha dimostrato di aver lavorato in quei due anni conseguendo quindi un reddito derivante da fonte lecita, ed anzi non ha fornito dimostrazione dell’esistenza di un effettivo rapporto di lavoro neppure nel periodo di validità del primo permesso di soggiorno.

Tutta la documentazione allegata al ricorso – che secondo il ricorrente sarebbe tale da smentire gli assunti della Questura in merito all’incompletezza della documentazione – afferisce al periodo successivo alla data di presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno datata 20 settembre 2006.

E’ del tutto evidente, quindi, che il ricorrente fin quando non ha conseguito una ragionevole sicurezza della propria condizione lavorativa, non ha inoltrato la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, che benché qualificata come "per attesa occupazione" è stata in concreto inviata a ridosso dell’assunzione intervenuta il 3/11/06 (cfr. busta paga relativa al mese di novembre 2006 versata in atti).

Correttamente l’Amministrazione ha rilevato che lo straniero non può scegliere il momento nel quale inoltrare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – scegliendo di inviarla quando dispone di una situazione lavorativa sicura – ledendosi altrimenti il principio di uguaglianza e di parità di trattamento; il cittadino straniero è tenuto a rispettare i termini per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ed il mancato rispetto dei termini deve essere giustificato specie quando non si tratti di pochi giorni, ma di un lasso notevolissimo di tempo come nel caso di specie (due anni); l’eventuale perdita del lavoro e la conseguente insicurezza reddituale non costituisce motivo idoneo a giustificare il ritardo nella presentazione della domanda, in quanto il Legislatore ha previsto la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione proprio per disciplinare queste specifiche situazioni di fatto.

Nel caso di specie, legittimamente l’Amministrazione non ha attribuito rilievo alle sopravvenienze, atteso che il contratto di lavoro è stato stipulato dopo oltre quattro anni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno senza che il ricorrente abbia dimostrato di aver comunque conseguito un reddito da lavoro lecito nel periodo intercorrente dalla data di scadenza del permesso di soggiorno fino al momento della definizione dell’istanza.

Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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