Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 09-03-2011, n. 9390 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, per tramite del difensore, F.E. avverso la sentenza emessa in data 4 giugno 2009 dalla Corte d’appello di Napoli, a conferma della sentenza 6 gennaio 2008 del GIP del Tribunale di Ariano Irpino con la quale era stato condannato alla pena di anni DUE di reclusione ed Euro 5.000 di multa – ritenuta l’ipotesi attenuata prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 – quale responsabile del delitto p. e p. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per aver detenuto, senza autorizzazione ed al fine di spaccio, circa gr. 10, 8 complessivi di eroina. Fatto accertato in (OMISSIS). Con la recidiva reiterata nel quinquennio.

Denunzia il ricorrente la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione di legge.

La Corte d’appello ha omesso di valutare, quali elementi indiziari a discarico, lo stato di tossicodipendenza dell’imputato e la conseguente destinazione della sostanza stupefacente detenuta al consumo personale, non fornendo peraltro alcuna risposta esauriente ed adeguata alle varie ipotesi prospettate dalla difesa a dimostrazione dell’innocenza del prevenuto.

Nè, con motivazione logica e scevra da contraddizioni, si è dato conto della dimostrazione che il F. aveva avuto la consapevolezza della illecita destinazione allo spaccio, della sostanza sequestrata. L’imputato infatti, essendo da lungo tempo tossicodipendente come provato dalla documentazione prodotta, aveva la necessità di assumere dosi giornaliere superiori a quelle di un consumatore medio. Il che avrebbe dovuto necessariamente condurre a ritenere che la detenzione di gr. 10, 8 di eroina, sottoposta a sequestro – peraltro in difetto dell’accertamento del principio attivo – non costituiva reato, valendo il modesto quantitativo a soddisfare il fabbisogno personale dell’imputato. Lamenta infine in subordine il ricorrente il difetto di motivazione in ordine all’invocato riconoscimento della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, come sostenuto quest’oggi dal Procuratore Generale, per manifesta infondatezza, con ogni conseguenza di legge.

In primo luogo del tutto fuori di luogo risultano le doglianze dal ricorrente riferite, in termini di inosservanza della legge penale e di vizio motivazionale, al mancato riconoscimento della speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in realtà già concessa al F. dal Giudice di primo grado che aveva peraltro omesso di effettuare il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. tra la stessa e la recidiva contestata ex art. 99 c.p., comma 4; donde la determinazione – ormai divenuta irretrattabile, come sottolineato dalla Corte d’appello in sentenza – di una pena di anni 2 di reclusione ed Euro 5.000 di multa, illegale per difetto rispetto a quella di anni 6 di reclusione ed Euro 26.000 di multa, pari al minimo edittale previsto per l’ipotesi base dello stesso reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, esclusa la declaratoria di prevalenza della suddetta attenuante rispetto alla recidiva ex art. 69 c.p., comma 4, nel testo novellato.

Del tutto infondate appaiono conseguentemente le doglianze attinenti alla congruità della pena.

L’impugnata sentenza risulta altresì immune da qualsivoglia altro vizio denunziato dal ricorrente.

Attesi gli accertamenti tossicologici eseguiti dai RIS dei Carabinieri su di un campione della sostanza sequestrata all’imputato (circostanza attestata dalla Corte d’appello e del tutto infondatamente obliterata dal ricorrente) tali da evidenziarne l’entità di principio attivo ed atteso il quantitativo lordo di gr.

10,8 di eroina (di cui all’imputazione) era del tutto ragionevole ritenerne la destinazione allo spaccio, secondo la comune e notoria esperienza. Ed altrettanto plausibili, corrette e conformi a logica non possono non valutarsi le argomentazioni impiegate dalla Corte d’appello per ribadire, posto il surrichiamato elemento quantitativo della sostanza illecitamente detenuta a fini di spaccio, l’irrilevanza, nell’ottica difensiva, del preteso stato di tossicodipendenza del F.. Costui in realtà, per soddisfare il proprio asserito fabbisogno di sostanza stupefacente, non poteva che destinare allo spaccio tutta o parte prevalente della eroina detenuta onde acquisire il danaro sufficiente ad acquistarne nella misura a lui necessaria, visto che, come sottolineato dai Giudici d’appello, i soli proventi dell’attività di muratore non glielo avrebbero consentito. Giova da ultimo sottolineare che sono e restano comunque insindacabili in sede di legittimità gli apprezzamenti di fatto dei giudici di merito relativi alla ricostruzione storica dell’episodio, alla affermata destinazione allo spaccio, alla valutazione indiziaria della sussistenza della responsabilità dell’imputato, tenuto conto del dato quantitativo della sostanza illecitamente detenuta, ove, come nel caso di specie, siano sorretti da corrette, perspicue e logiche argomentazioni. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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