T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 07-03-2011, n. 2032 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre la dott.ssa S. per avversare la graduatoria di merito del concorso meglio specificato in epigrafe con la quale la stessa, classificatasi con pari punteggio di merito con i due controinteressati che sono ritualmente evocati in giudizio, è stata loro pretermessa a causa della preferenza che hanno ottenuto per il possesso di specifici titoli.

In fatto, evidenzia che il bando di concorso prevedeva la riserva del 30% dei posti a favore di personale ministeriale in qualifica apicale (corrispondenti a 4 dei posti messi a concorso) e che i due contro interessati, classificatisi tutti a pari merito con la ricorrente, hanno conseguito in graduatoria gli ultimi due posti riservati, essendo la dott.ssa Sebastiani in possesso del titolo di preferenza di cui all’art. 5, comma IV, p. 10 del 487/94 ed avendo il dott. Petruzzo uno stato di lodevole servizio per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il concorso, nonché lo stato di coniugato con tre figli a carico.

Censura gli atti impugnati con articolate deduzioni in fatto ed in diritto.

Si sono costituiti sia l’Amministrazione intimata che i controinteressati che resistono al gravame di cui chiedono il rigetto.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato nel merito e come tale va respinto, potendosi prescindere dall’esame delle eccezioni in rito.

I) Non trova la condivisione del Collegio la tesi secondo la quale, nel pubblico concorso per l’accesso alla qualifica di Dirigente, non dovrebbe farsi applicazione dei titoli di preferenza previsti, a parità di merito, per l’accesso agli impieghi presso la PA ex art. 5 del DPR 487/1994. Più precisamente, secondo la ricorrente i concorrenti, già impiegati dello Stato, non potrebbero fare valere titoli di preferenza già scrutinati e fatti valere all’ingresso in carriera, perché la disciplina del concorso differirebbe ontologicamente da quella del corso concorso previsto per l’accesso alla qualifica di dirigente dall’esterno della PA (unica ipotesi nella quale i titoli di preferenza troverebbero applicazione, ai sensi del DPR 272/2004) mentre il concorso è strumento riservato al reclutamento dall’interno.

La tesi esposta è infondata e va disattesa.

Come condivisibilmente messo in evidenza dalla difesa erariale, laddove il DPR 272/2004 ha espressamente previsto l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza solo con riferimento al corsoconcorso, ciò ha fatto in quanto quest’ultimo istituto necessitava di essere regolamentato in via organica, senza tuttavia con questo potere trarre dalla disciplina un divieto di ricorso, nel bando, ai criteri di preferenza a parità di merito che sono in vigore per effetto del DPR 487/1994 e che, per la palese significazione logica del suo testo, si applicano a tutti i concorsi (non solo dunque ai corsiconcorso).

Peraltro, non persuadono neppure le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla ratio di tutela che essa vorrebbe trarre dalla ritenuta inapplicabilità dell’art. 5 DPR 487/1994 al corso.

In primo luogo, essa stessa ha concorso (ed il suo interesse processuale è ottenervi l’ingresso) per la riserva. Quest’ultima, però, è frutto dell’applicazione proprio di quell’art. 5 del DPR 487/1994 che secondo la prima censura parte ricorrente vorrebbe non applicabile nella parte in cui disciplina i criteri di preferenza a parità di merito.

In secondo luogo, l’accesso alla qualifica di Dirigente è un concorso in seguito al quale si instaura un nuovo contratto di lavoro, con la conseguenza che il precedente rapporto si estingue; peraltro, il medesimo concorso è aperto alla partecipazione anche di esterni alla PA, i quali non avrebbero dunque alcuna ragione per non fare valere eventuali titoli analoghi a quelli in esame. Ne consegue che, trattandosi di un nuovo concorso per un nuovo contratto di lavoro, la posizione dei concorrenti provenienti da una PA, o meglio, già alle dipendenze dello Stato, è in tutto analoga a quella di coloro che concorrono per la prima volta per un impiego pubblico e per essi l’accesso alla qualifica di Dirigente non può, per tali ragioni, essere parificata ad un ordinario sviluppo di carriera (all’interno del quale i titoli di preferenza a parità di merito non possiedono spazi applicativi).

Inoltre, e sotto diverso profilo, la PA ha optato, inserendolo nel bando, per un criterio di preferenza che in nulla pregiudica il merito dei concorrenti, con una determinazione razionale e null’affatto irragionevole: in questo senso, sostenere, come fa la ricorrente, che il criterio corretto avrebbe dovuto essere quello della più giovane età (che l’avvantaggerebbe consentendole di superare i due controinteressati) è una tesi che impinge nel merito delle scelte della PA e non può essere dunque considerata ammissibile (a tacere del fatto che quanto al criterio della giovane età se ne può inferire la convenienza sul piano dell’opportunità, in quanto si concorrerebbe a "svecchiare" gli organici, allo stesso modo in cui se ne potrebbe sostenere la recessività in favore della convenienza di una maggiore esperienza, con il che si dimostra che le considerazioni di principio esposte dalla difesa della ricorrente sono una petizione di principio).

II) Quanto appena esposto conduce in via immediata e diretta al rigetto delle censure di parte ricorrente in ordine alla "spendibilità" da parte della controinteressata dott.ssa Sebastiani: invero nessun principio di legge impedisce alla concorrente di far valere il proprio titolo di preferenza ex art. 5 DPR 487/94 anche se già fatto valere al momento dell’accesso in carriera.

III) Quanto al secondo contro interessato, è infondata la censura di parte ricorrente volta a far valere una presunta inammissibilità della certificazione sul lodevole servizio.

Sostiene parte la ricorrente che questa certificazione avrebbe dovuto essere "emessa" al termine di presentazione delle domande e non dopo le prove orali.

Vero è che il documento in questione rappresenta il frutto (e l’esteriorizzazione) di una valutazione, di apprezzamenti e dunque di giudizi; come tale è un documento di scienza, avente ad oggetto un atto di gestione del rapporto di impiego. Tuttavia, il bando ha previsto il possesso dei requisiti sostanziali alla data di scadenza, non delle relative certificazioni, e dagli atti versati in giudizio non è contestabile che tale condizione è stata assolta. Invero, non si comprende perché il controinteressato avrebbe dovuto comunque produrre un "certificato" avente data al momento della presentazione delle domande, quando era solo previsto che si autocertificassero o si dichiarassero i titoli. Anzi, proprio la natura del documento in questione non puo" che confermare l’ammissibilità della produzione di parte controinteressata, ai fini del concorso: invero, l’attestare oggi che ad una determinata data precedente l’interessato versava in una condizione di lodevole servizio, in nulla differisce dall’avere attestato la medesima cosa a quella data, specie se, poi, l’attestazione recita "visti gli atti di ufficio", ossia contiene la certificazione che il giudizio è espesso in relazione alle risultanze, attuali e remote, delle documentazioni risultanti in disponibilità del sottoscrittore.

In altri termini, il lodevole servizio è l’oggetto dell’interesse del bando, ai fini del punteggio, ossia è una condizione permanente ed esistente alla data di presentazione della domanda di concorso, poiché quest’ultimo è retto da un bando che non chiede il possesso del documento a quella data, bensì del requisito sostanziale; quindi l’attestazione è il mezzo di prova con il quale si certifica che lo stato soggettivo di qualità della prestazione dell’interessato sussisteva alla data di interesse.

Per tutte queste ragioni il ricorso è infondato e come tale va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 3000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, di cui euro 2.000,00 in favore dei controinteressati Rita Anna Sebastiani e Domenico Petruzzo e la residua somma di euro 1.000,00 a favore del resistente Ministero.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria di darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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