T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 07-03-2011, n. 2030 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti in epigrafe impugnano il DM 42/2009, con il quale sono disciplinati l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011, nella parte in cui (art. 3) non consente lo spostamento dei 24 punti per il biennio di durata legale dei corsi S.S.I.S., già attribuiti nella graduatoria relativa ad una delle abilitazioni conseguite, ad altra graduatoria relativa ad altra classe di concorso, pure compresa in quelle per le quali era stata conseguita l’abilitazione in esito alla frequentazione del medesimo corso biennale S.S.I.S. I medesimi ricorrenti, con motivi aggiunti, impugnano le graduatorie di interesse per ciascuno di loro, nella parte in cui danno attuazione alla disciplina contenuta nel decreto impugnato con il ricorso principale.

Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

I) Preliminarmente deve rilevarsi che sulla domanda odierna non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, né in relazione alle graduatorie gravate con i motivi aggiunti, né in relazione all’ impugnazione dell’atto generale che è introdotta con il ricorso.

Rimeditando quanto affermato dalla Sezione in casi analoghi (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 dicembre 2010, n. 38564; cfr. anche TAR Lazio, III bis, 13 aprile 2010 nr. 7259; v. anche TAR Lazio, 38564/2010), il Collegio aderisce all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che, a Sezione riunite, ha recentemente ribadito che in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola, anche con specifico riferimento anche alla questione della possibilità di spostare punteggi aggiuntivi, negata dall’Amministrazione in forza del DM 42/2009, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (v. da ultimo Cass. SSUU 22805/10 del 10 novembre 2010).

La Sezione, invero, ha già aderito a tale orientamento in relazione alle controversie in cui si faccia questione della specifica graduatoria di interesse per il ricorrente, declinando in tali casi la giurisdizione in favore del giudice ordinario; tuttavia, alla luce dell’ordinanza richiamata nr. 22805/10, tale soluzione non può non valere anche quando, come nel caso di specie, viene impugnato l’atto regolamentare unitamente alla graduatoria che ne fornisce applicazione. Infatti, il Decreto Ministeriale che pone la specifica regola che determina la posizione deteriore nella graduatoria di cui il ricorrente si duole, è un atto presupposto che il giudice ordinario, ove sia fondata l’azione, disapplica. Peraltro, l’interesse processuale che viene dedotto in giudizio ed a tutela del quale il ricorrente agisce, è unitario e non sopporta una distinzione in termini di interesse o di diritto a seconda di quale atto venga in contestazione (se il DM presupposto oppure la graduatoria formatasi in esito al primo) perché entrambi determinano unitariamente e congiuntamente, l’effetto lesivo, con la conseguenza che trattenere la giurisdizione sull’impugnativa del regolamento, è contrastante sia con evidenti ragioni di concentrazione della tutela processuale e di effettività di giudizio, sia con la corretta qualificazione in senso unitario della situazione giuridica del docente che lamenta l’illegittima formazione della graduatoria.

Per tutti questi motivi, il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice adito, ed in ordine ai quali la giurisdizione viene declinata in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., con conseguente possibilità di riassunzione nei termini e con le modalità di legge.

La novità dell’orientamento che la Sezione ha maturato costituisce giusta ragione per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e rimette le parti davanti al giudice ordinario per la celebrazione del giudizio di merito, nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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