T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 07-03-2011, n. 633

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto depositato in data 30/12/2010 la ricorrente ha dichiarato di essere stata assunta in ruolo a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e di non aver più interesse alla coltivazione del ricorso.

Al Collegio non resta, quindi, che prendere atto di tale dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del gravame.

Su richiesta della stessa ricorrente le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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