Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-12-2010) 09-03-2011, n. 9313 Competenza per territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Torino, investita dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanisetta, dichiaratosi incompetente, della cognizione dell’istanza proposta da A.R. – qualificata dal giudice preventivamente adito, come diretta ad ottenere la revisione della sentenza di condanna definitiva emessa nei confronti dell’istante dalla Corte di Assise di Appello di Genova il 15 febbraio 2008 – con ordinanza deliberata il 24 settembre 2010, la dichiarava inammissibile.

2. – A seguito di "denuncia di incidente di competenza" presentata personalmente dall’ A. il 15 settembre 2009, nella quale il predetto condannato contestava, per quanto specificamente ancora rileva nel presente procedimento, la qualificazione della propria originaria istanza come richiesta di revisione della sentenza di condanna, essendo la stessa diretta, invece, a conseguire una "revisione" della pena dell’ergastolo inflittagli, per asserita violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. b) la medesima Corte d’Appello di Torino ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte "per quanto di competenza", evidenziando, per altro, come il conflitto negativo di competenza denunciato dal condannato, sussisterebbe, in ogni caso, tra la Corte di Assise di Appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, ed il Tribunale di Sorveglianza di Caltanisetta, già dichiaratosi incompetente.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente va chiarito che l’istanza all’origine del presente procedimento – come sostenuto, del resto, dallo stesso A. nella sua "denuncia di incidente di competenza" del 14-15 settembre 2010 – non può fondatamente qualificarsi come richiesta di revisione della sentenza di condanna, non prospettandosi nella stessa, in effetti, alcuna delle ipotesi di cui all’art. 630 cod. proc. pen., che consentono la proposizione di una siffatta istanza (incompatibilità del fatti stabiliti a fondamento della sentenza con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile;

sopravvenienza o scoperta di nuove prove, ecc).

2. – La predetta istanza, diretta a conseguire una "revisione" della pena inflitta ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. b) va qualificata, piuttosto, come incidente di esecuzione, volto a far dichiarare ineseguibile la pena inflitta all’ A., per asserita violazione della predetta norma.

Orbene, così qualificata la domanda dell’ A., ne consegue che sulla stessa dovrà pronunciarsi la Corte di Assise di Imperia, da individuarsi quale giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 2, posto che la Corte Appello di Genova, quale giudice dell’appello, risulta aver confermato la sentenza di primo grado di condanna all’ergastolo, senza apportarvi alcuna "modificazione strutturale".
P.Q.M.

Qualificata la domanda del condannato quale incidente di esecuzione volto a far dichiarare non eseguibile la pena perpetua, dichiara la competenza della Corte di Assise di Imperia, quale giudice dell’esecuzione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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