T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 07-03-2011, n. 632

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In via preliminare si precisa che, nel corso dell’udienza pubblica, il Presidente del Collegio ha informato le parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., circa la eventualità che a fondamento della decisione fosse posta una questione rilevabile d’ufficio, inerente a difetto di notifica.

Il Tribunale rileva, infatti, l’inammissibilità del ricorso proposto, in quanto notificato al Ministero della Difesa presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in violazione del primo comma dell’art. 11, comma 1, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 come sostituito dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, ove si prevede che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente".

Del resto tale disciplina è sicuramente riferibile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ove si stabilisce che "l’articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali".

Sotto altro profilo va osservato, da un lato, che il vizio della notificazione non è stato sanato, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 44 del c.p.a. e, dall’altro, che non ricorrono i presupposti richiesti dal quarto comma della stessa norma per la rinnovazione della notifica nulla, tenuto conto che l’esito negativo della notificazione non dipende da causa non imputabile al notificante, ma da errore di diritto.

In definitiva, la nullità della notifica conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese

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