Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 09-03-2011, n. 9385 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

D’Ambrosio vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 12 gennaio 2010 con la quale è stata applicata su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a P.G. la pena di mesi sei di reclusione sostituita con quella pecuniaria di Euro 6.840,00 di multa, per i reati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7, ed è stata applicata la sanzione della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sette. Il Procuratore Generale ricorrente lamenta l’illegittimità della durata della disposta sospensione della patente di guida in quanto, in caso di pluralità di reati per quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria, queste si cumulano fra loro.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il giudice di merito, decidendo su questione che esula dal patto (e infatti in ordine alla quale le parti nulla avevano concordato), ha inflitto la pena accessoria della sospensione della patente di guida per la durata complessiva di anni uno e mesi sette.

La violazione dell’art. 189 C.d.S., comma 6, comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida "da uno a tre anni", e la violazione dell’art. 189 C.d.S., comma 7, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida "non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni".

Essendo stata applicata la pena concordata per entrambi i reati succitati, va ribadito il principio giurisprudenziale secondo il quale "qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida" (Cass. Sez. 4, 3 giugno 2003 n. 33691; Cass. Sez 4, 24 marzo 2009 n. 15283). Infatti, sul punto si osserva che al cumulo delle sanzioni amministrative non possono applicarsi discipline tipicamente penalistiche, finalizzate o a limitare l’inflizione di pene eccessive ( art. 81 cod. pen.) o ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale ( art. 307 c.p.p., comma 1 bis che individua la possibilità di applicare cumulativamente le misure cautelari previste dagli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, solo se si proceda per taluno dei reati indicati nell’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a)). Nessuna limitazione è invece prevista in caso di cumulo di sanzioni amministrative. Sotto il profilo logico, diversamente opinando, risulterebbe una palese disparità di trattamento tra chi ha commesso (o comunque è stata applicata nei suoi confronti la pena su richiesta delle parti) un solo reato (ad es. omicidio colposo) e chi ha commesso, oltre all’omicidio colposo, altri reati, come guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, ed il giudice di rinvio, nel rivalutare l’entità della sanzione, eserciterà il suo potere discrezionale, secondo i principi che regolano la materia, ma non potrà contenere la sanzione oltre i minimi di legge previsti per ciascun addebito e dovrà "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, e così poi determinare definitivamente la durata della sospensione della patente di guida.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale d Udine.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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