Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-12-2010) 09-03-2011, n. 9309 sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 3 novembre 2009, depositata in cancelleria il 15 dicembre 2009, la Corte di Appello di Caltanissetta, confermava la sentenza 8 gennaio 2007 del Tribunale di Caltanissetta che aveva dichiarato P.E. responsabile del reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art 9, comma 1 condannandolo alla pena di mesi due e giorni venti di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata P.E., benchè sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni uno con obbligo accessorio di permanenza presso la propria abitazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00, misura imposta dal Tribunale di Caltanissetta in data 19 luglio 2004, risultava assente da detta abitazione al controllo effettuato dalle forze dell’ordine alle ore 22.55. 1.2. – Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalla relazione di servizio redatta dagli agenti operanti G. e S..

2. – Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Maria Francesca Assennato, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione P.E. chiedendone l’annullamento per il seguente profilo:

– mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); si rilevava che il giudizio di responsabilità era stato basato sulla sola relazione degli agenti operanti quando, per contro, il fatto che gli stessi avessero potuto solo battere con le nocche sulla porta del prevenuto, e dunque in modo del tutto insoddisfacente, forniva un mero indizio sull’assenza del P. e non la dovuta certezza, stante per vero il fatto contrario che l’odierno ricorrente si trovasse in casa a dormire e dunque in condizioni tali di non poter udire detto bussare.
Motivi della decisione

3. – La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

3.1. – Deve rilevarsi per vero che il giudice del merito ha irrogato una pena illegale avendo ritenuto sussistente la recidiva contestata in relazione alle condanne per contravvenzioni nonostante la novella legislativa al testo dell’art. 99 c.p. introdotta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4 (cd. L. ex Cirielli). La sentenza impugnata ha infatti omesso di considerare, ai fini della determinazione della pena, che la normativa citata stabilisce ora che l’aumento di pena per la recidiva è applicabile soltanto nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro di analoga natura.

3.3. – Tanto rilevato, si sarebbe allora imposto nella fattispecie l’annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena se, nella fattispecie, il reato non fosse, come in effetti è, prescritto. Risultando infatti il reato commesso in data (OMISSIS), trattandosi di reato contravvenzionale – il cui periodo estintivo si consuma ai sensi dell’art. 157 c.p. in anni quattro e mesi sei – in carenza di validi atti sospensivi o interrottivi, risulta perento in data 16 novembre 2009. E’ appena il caso inoltre di evidenziare che, nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso dovuta a manifesta infondatezza dei motivi, qui non ricorrente, non sarebbe stato possibile, non venendosi a formare un valido rapporto di impugnazione, rilevare e dichiarare un delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (v. Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266; 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera, rv. 219531; 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164) quale è l’intervenuta prescrizione del reato maturata, come accaduto in causa, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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