Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 09-03-2011, n. 9629

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Portogruaro in data 1.6.2009, con la quale R.M. veniva condannato alla pena di Euro 1.200 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di lesioni personali commesso in danno di V.G. in (OMISSIS) colpendolo con un pugno al volto e cagionandogli lesioni guaribili in giorni venti.

Il ricorrente lamenta:

1. nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in quanto redatta con grafia illeggibile;

2. nullità della sentenza di primo grado e mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla durata della malattia ed alla conseguente incompetenza per materia del Giudice di Pace.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’illeggibilità della motivazione della sentenza impugnata, è infondato.

Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata veniva redatta interamente a mano con grafia illeggibile o leggibile con grande difficoltà, che le pagine non sono numerate, derivandone incertezza sulla completezza della motivazione, e che nel testo compaiono correzioni e segni grafici incongrui.

Orbene, pur dandosi atto che la grafia con la quale veniva redatta la sentenza pone qualche difficoltà nella lettura del testo, non può dirsi che quest’ultimo risulti anche solo parzialmente incomprensibile. La mancata numerazione delle pagine non da luogo in concreto ad alcun dubbio sulla completezza della motivazione, la quale non presenta incongruenze fra l’una e l’altra delle peraltro solo due pagine di cui la stessa si compone; e le correzioni presenti nello scritto rendono identificabili sia le espressioni cancellate che quelle sovrascritte. Le denunciata nullità è pertanto insussistente.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della durata della malattia ed alla incompetenza per materia del Giudice di Pace, è inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione sul punto.

Il ricorrente, premesso che in primo grado venivano acquisiti un certificato dell’ospedale di (OMISSIS) alle ore 18,16 con prognosi di dieci giorni per contusioni allo zigomo ed alla mandibola sinistri ed altro certificato dell’ospedale di (OMISSIS) datato al (OMISSIS) alle ore 8,39 con prognosi di venti giorni per esiti delle predette contusioni e frattura delle ossa nasali proprie, e che l’eccezione di incompetenza per materia sollevata all’udienza del 19.1.2009 veniva respinta ritenendosi il certificato del 25.6.2003 mero proseguimento di quello precedente, rileva che il tenore della contestazione non impedisce una diversa qualificazione del fatto, doverosa, ove ne emergano i presupposti, in ogni stato e grado del giudizio; che la stessa sentenza impugnata dava atto delle incertezze derivanti dalla documentazione medica; che il referto del 25 giugno integrava un accertamento distinto da quello precedente, provenendo da un diverso presidio ospedaliere non presentando alcuna retrodatazione della prognosi e dandovisi atto di una frattura non rilevata il 24 giugno; e che pertanto la prognosi di venti giorni decorreva dalla data del secondo certificato e portava la durata della malattia a ventuno giorni, rendendola esorbitante dalla competenza del Giudice di Pace.

E’ tuttavia ravvisarle un interesse all’impugnazione, in generale, solo allorchè il gravame sia in concreto idoneo a determinare per il ricorrente, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento stesso (Sez. 3, n.24272 del 24.3.2010, imp. Abagnale, Rv.247685).

Nel caso di specie, il risultato che l’accoglimento del motivo di ricorso di fatto produrrebbe è quello della riqualificazione in termini più gravi del reato contestato; il che non si risolverebbe certo in una condizione più vantaggiosa per l’imputato, al contrario esposto a conseguenze sanzionatorie di più elevata entità. La pretesa, meramente teorica ed astratta, ad ottenere una decisione giuridicamente corretta non rende sussistente l’interesse all’impugnazione, laddove da quest’ultima non derivino effetti pratici favorevoli (Sez. 5, n.27917 del 6.5.2009, imp. Merlo, Rv.244207); conclusione valida anche laddove, come nel caso in esame, l’esattezza della decisione riguardi la qualificazione giuridica del fatto ai fini della determinazione della competenza per materia (v. in tal senso Sez. 1, n.6212 del 5.4.1994, imp. Marano, Rv.198663, con riguardo al ricorso inteso ad ottenere la riqualificazione del fatto di violazione di obblighi inerenti una misura di prevenzione, anzichè nella contravvenzione all’epoca prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 con attribuzione della competenza al pretore, nel delitto previsto dal citato articolo, comma 2, appartenente alla competenza del tribunale). E non può infine ravvisarsi un interesse degno di riconoscimento, quale valido fondamento per l’esercizio del diritto di impugnazione, nella mera esigenza difensiva di prolungare, attraverso l’eliminazione del provvedimento impugnato, la durata del procedimento, pur laddove ne possano sortire per l’imputato effetti favorevoli nel maturarsi di cause estintive del reato; anche a voler prescindere dal carattere meramente indiretto ed eventuale di siffatti risultati, la relativa aspettativa contrasta all’evidenza con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo e si tradurrebbe in un’inammissibile difesa dal processo anzichè nel processo.

Il ricorso deve in conclusione essere respinto, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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