T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 21 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in esame, il sig. M.R. impugna il provvedimento del Questore di Aosta, meglio indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato il 14 maggio 2007 per "Attesa apolidia". Il diniego è motivato dall’amministrazione con riferimento:

– alla conclusione in senso negativo del procedimento di riconoscimento dello status di apolide;

– alla pronuncia di diverse sentenze di condanna nei confronti del ricorrente, per reati (furto, rapina, atti contrari alla pubblica decenza), commessi negli anni dal 1999 al 2001, "che di per se costituiscono motivo ostativo assoluto al rinnovo del permesso di soggiorno".

2. – Avverso detto provvedimento, il ricorrente deduce che il mancato riconoscimento dello status di apolide è decisione interlocutoria del Ministero, che potrebbe decidere diversamente sulla base della nuova istanza presentata il 12 ottobre 2009. Pertanto il permesso di soggiorno, in attesa della decisione, dovrebbe essere rinnovato. Inoltre, lamenta la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, perché le condanne esistevano anche prima del rilascio del permesso di soggiorno (oggetto dell’istanza di rinnovo), riguardano reati la cui pena è stata oggetto di indulto, comunque commessi in tempi risalenti, per cui non si può sostenere la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente.

3. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. – Con ordinanza cautelare del 14 gennaio 2010, n. 3/2010, è stata respinta la domanda cautelare.

5 – All’udienza pubblica del 15 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Il ricorso è infondato.

In disparte la questione della istanza volta al riconoscimento dello status di apolide, il provvedimento impugnato legittimamente è stato adottato sulla base della esistenza di precedenti sentenze di condanna per reati i quali rientrano nel catalogo contemplato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Come affermato, ormai costantemente, dalla giurisprudenza, con argomenti dai quali non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, l’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, in presenza di una sentenza di condanna per uno dei reati indicati dalla medesima disposizione, non consente all’amministrazione ulteriori valutazioni in ordine all’inserimento sociale dello straniero che chieda di entrare nel territorio italiano, né richiede la valutazione della pericolosità sociale dello stesso, del quale è sicuro indice la intervenuta sentenza di condanna (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 7 maggio 2007, n. 2050; inoltre Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 359). Va precisato inoltre che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno prescrive che lo stesso sia rifiutato "quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato", in tal modo richiamando anche i requisiti contemplati nel citato art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Quest’ultima disposizione descrive, come detto, una fattispecie di natura vincolata, che non lascia all’Amministrazione procedente margini di discrezionalità per la valutazione degli aspetti sollevati dal ricorrente (in tal senso anche T.A.R. Piemonte, sez. II, 14 maggio 2005, n. 1660; T.A.R. Piemonte, sez. II, 13 dicembre 2005, n. 3975). Sono conseguentemente infondate le censure con le quali si lamenta la mancata istruttoria in ordine alla sussistenza, o non, dell’elevato grado di inserimento sociale del ricorrente, e il difetto di motivazione sul punto.

2. – Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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