Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10420 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono per cassazione, articolando un motivo di doglianza, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, n. 555/40/05, che, in ragione della affermata inesistenza della notificazione eseguita tramite messo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto contro la sentenza della locale commissione provinciale, in controversia instaurata da Sviluppo Commerciale s.r.l. relativamente ad avviso di accertamento per Irpeg e Ilor dell’anno 1997. L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Parte ricorrente sostiene essere errata l’affermazione del giudice tributario a proposito dell’inapplicabilità della speciale disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, ai fini della notificazione dell’atto di appello. La censura è fondata.

La questione che qui rileva ha trovato sicura soluzione nel principio di diritto, già enunciato da questa Corte (v. Cass. n. 13969/2001;

n. 8465/2005; n. 21516/2005; n. 8976/2007), secondo cui il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 ha natura di norma generale dettata al fine di regolare le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario. In seno alla medesima, peraltro, il comma 4 possiede una sua specificità, avendo per oggetto solo gli atti dell’amministrazione tributaria, e prevedendo, per questi, un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati.

Tale regola, per ragioni di ordine logico e sistematico, va ritenuta applicabile anche alla notificazione del ricorso in appello, essendo destinata a cedere soltanto per guanto attiene alla notifica del ricorso per cassazione.

Avverso siffatta conclusione non giovano i riferimenti giurisprudenziali richiamati dalla società controricorrente, in quanto tratti da sentenze (per es. Cass. n. 22849/2005) relative a giudizi pendenti o promuovibili davanti all’a.g.o.. Per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della commissione regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, la quale deciderà la controversia facendo applicazione dell’enunciato principio di diritto in uno con il regolamento delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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