Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 09-03-2011, n. 9628 Liquidazione e valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vv. Sofia Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Salerno in data 28.11.2008, con la quale V. P. veniva condannato alla pena di Euro 600 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di lesioni personali commesso in danno di G.M. in (OMISSIS) in concorso con altro soggetto non identificato affiancando con un’autovettura il ciclomotore sul quale il G. viaggiava con la propria fidanzata, insultandolo, fermandolo con una manovra dell’autoveicolo e percuotendolo.

Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 192 c.p.p., illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto ed omessa assunzione di prove decisive sull’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è generico e comunque manifestamente infondato.

Con la sentenza impugnata, premesso che il G. riferiva al dibattimento che a seguito dell’intervento del passante I. G. i due aggressori si allontanavano sull’autovettura, della quale egli rilevava la targa (OMISSIS), e nell’occasione uno di essi chiamava l’altro con il nome di P., che il teste I. confermava la dinamica dell’aggressione e la marca dell’autovettura dei responsabili e che la targa di quest’ultima risultava intestata alla società Agen Legno Sud, la cui legale rappresentante era la madre dell’imputato, si osservava che la responsabilità dell’imputato era stata correttamente ritenuta in primo grado sulla base di siffatta intestazione dell’autovettura, della corrispondenza dell’appellativo P. con il nome dell’imputato e della descrizione degli aggressori come trentenni, fascia di età propria dell’imputato; che i rilievi difensivi sul mancato esame della madre dell’imputato e sul non essere stati disposti accertamenti sull’esistenza di tale fra i dipendenti della Agen Legno Sud che potevano aver utilizzato l’autovettura risultavano infondati, apparendo la prima prova superflua anche per la possibilità che la teste si astenesse dalla deposizione, essendosi la difesa opposta all’assunzione di tale prova e non avendo la stessa difesa offerto alcuna allegazione sull’esistenza di un soggetto quale quello ricercato; che la circostanza per la quale il G. non conosceva l’imputato prima del fatto esclude qualsiasi intento calunnioso del teste; e che l’avere quest’ultimo riferito dell’essere stato uno degli aggressori nominato come P. solo al dibattimento e non anche alla polizia giudiziaria il giorno dei fatti trovava ragionevole spiegazione nel comprensibile sconcerto del G. nell’immediatezza di un’aggressione immotivata.

Il ricorrente rileva che la menzione del nominativo P. in sede dibattimentale, allorchè il nome dell’imputato era noto, costituisce circostanza sospetta e tale da imporre particolare cautela nella valutazione di attendibilità della persona offesa, considerato che il teste I. non forniva alcun riscontro sul punto; che a questo riguardo la motivazione della sentenza impugnata sulla possibilità che il dato sia stato rammentato al dibattimento e non in sede di presentazione della querela è illogica; e che la decisione è viziata dalla mancata assunzione di prove decisive quali l’esame della madre dell’imputato e l’identificazione dei dipendenti della ditta intestataria dell’autovettura, in ordine alle quali l’assenza di allegazioni difensive non è rilevante rispetto all’onere probatorio gravante sull’accusa.

Quest’ultima doglianza del ricorrente, in quanto intesa come diretta a rilevare lo specifico vizio della mancata assunzione di prove decisive, risulta proposta fuori dai casi consentiti. La mancata assunzione di una prova decisiva può infatti costituire oggetto di ricorso per cassazione solo laddove concerna prove delle quale veniva richiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495 c.p.p., comma 2 (Sez. 1, n.16772 del 15.4.2010, imp. Z., Rv.246932); e nella specie risulta dagli atti che l’ammissione delle prove in discussione non veniva richiesta in quella sede, e per il vero neppure all’esito dell’istruttoria dibattimentale o con istanza di rinnovazione nell’ambito dei motivi di appello.

Per il resto, il ricorso si risolve in una generica affermazione di illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all’attendibilità del riferimento della parte offesa alla pronuncia del nome P. da parte di uno degli aggressori, e nell’altrettanto generica riproposizione del rilievo critico di insufficienza degli elementi di prova posti a fondamento della decisione di merito rispetto alla possibilità di ulteriori approfondimenti istruttori; in tal modo venendosi semplicemente a contrapporre la lettura del ricorrente in ordine agli elementi acquisiti a quella adottata con il provvedimento impugnato.

Quest’ultima non viene ad esserne minimamente inficiata nella sua essenziale congruenza, per la quale l’accenno del G. ad un nominativo corrispondente a quello dell’imputato, logicamente giustificato nella sua credibilità sulla base della ragionevole possibilità dell’iniziale obliterazione del dettaglio nell’immediatezza del fatto e della mancanza di qualsiasi motivo di interesse del G. nell’accusare l’imputato, viene coerentemente inserito e valutato unitamente alla corrispondenza del V. alla descrizione fornita dalla persona offesa e, soprattutto, all’uso da parte degli aggressori di un autoveicolo riferibile all’imputato, concludendosi per la sufficienza probatoria di detti elementi e per la corrispondente irrilevanza degli accertamenti indicati dalla difesa.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, seguendone fai condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *