T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 19 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con istanza del 23 marzo 2007, le Società E. S.r.l. e S.V.D. S.r.l., proponevano al Comune di Aosta un P.U.D. di iniziativa privata ex art. 49, L.R. n. 11/1998, avente ad oggetto la progettazione di un complesso residenziale sull’area denominata Ca08 secondo il vigente P.R.G.C., situata lungo Via LavoratoriVittime del col du Mont, in zona definita di "trasformazione urbana zona ZTD4", secondo quanto previsto dal P.R.G.C. in vigore sino al 15.12.2009, ed inserita in zona B edificabile ad uso residenziale, soggetta a Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi degli artt. 48 ss. L.R. n. 11/1998 e disciplinata dall’art. 21 N.T.A. vigenti sino al 15.12.2009. Con deliberazione del Consiglio comunale di Aosta, n. 76 del 25.11.2009 veniva approvata la Variante Sostanziale Generale al Piano Regolatore Generale Comunale di adeguamento al P.T.P., modificando la denominazione dell’area in sottozona Ca08, mantenendo la precedente destinazione a zona di nuova edificazione residenziale, soggetta a P.U.D.. Con deliberazione n. 29 del 29.04.2009, il Consiglio comunale esprimeva il proprio assenso alla prosecuzione dell’iter di approvazione del Piano Urbanistico di Dettaglio di iniziativa privata.

2. – Con ricorso introduttivo, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 16 gennaio 2010 e depositato il successivo 29 gennaio 2010, i Signori S. e C., che si qualificano come residenti in Aosta, nel Quartiere Dora, all’interno del quale si trova l’area oggetto dell’intervento di cui trattasi, chiedono l’annullamento degli atti sopra richiamati, nonché degli altri meglio indicati in epigrafe, deducendo – come primo motivo – la violazione dell’art. 49, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, poiché i proponenti non sarebbero proprietari di tutti i terreni soggetti al Piano di dettaglio e non raggiungerebbero comunque nemmeno i due terzi del reddito catastale dei terreni. Il Comune, inoltre, nell’approvare il PUD, non dava atto di tale circostanza, integrando in tal modo anche l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

Con il secondo motivo, i ricorrenti – premesso che emergono nella vicenda rilevanti profili di criticità ambientale connessi alla vicinanza del complesso residenziale allo stabilimento industriale della C.A.S. S.p.A. – denunciano, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di motivazione per la mancata corrispondenza tra le decisioni adottate e le acquisizioni istruttorie (fra le quali si segnala il parere emesso dalla stessa C.A.S.) dalle quali emergono delicati profili di sicurezza ambientale. In secondo luogo, i ricorrenti deducono la violazione dei principi di precauzione e di azione preventiva in materia ambientale, discendenti dall’art. 174 del Trattato CE, dall’art. 32 della Costituzione, dalla legislazione ordinaria con particolare riferimento agli 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934, all’art. 14 del D.lgs. n. 334/1999 e al relativo decreto attuativo del Ministro Lavori Pubblici 9 maggio 2001, n. 15509.

3. – Con i motivi aggiunti, depositati il 23 febbraio 2010, i ricorrenti estendono l’impugnazione alla deliberazione del Consiglio Comunale di Aosta n. 76 del 25 novembre 2009, nella parte in cui attribuisce alla sottozona denominata CA08 destinazione edificabile residenziale sottoposta a P.U.D, e alla deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 1612 del 12 giugno 2009, nella parte in cui accoglie la conferma della sottozona denominata CA08 con destinazione edificabile residenziale sottoposta a P.U.D..

4. – Si è costituito il Comune di Aosta, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile sotto il profilo della carenza di interesse a ricorrere,. Nel merito, conclude per l’infondatezza del ricorso.

Anche le controinteressate, costituitesi per resistere in giudizio, hanno sollevato eccezioni preliminari. La società S.V.D., in specie, eccepisce l’inammissibilità in punto di acquiescenza nei confronti di precedenti atti che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare (la deliberazione del C.C. di Aosta, n. 65 del 21 marzo 2000, di approvazione della variante generale al P.R.G.C. con la quale all’area in questione era stata attribuita la destinazione residenziale). Nel merito, concludono per il rigetto del ricorso anche nel merito.

Si è costituita anche la Regione, chiedendo che il ricorso sia respinto.

5. – All’udienza pubblica del 17 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. – Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di carenza di interesse a ricorrere, che viene svolta intorno a due rilievi: che il requisito dello stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento edificatorio non sarebbe sufficiente ma occorrerebbe altresì prospettare i pregiudizi concreti, per i ricorrenti, derivanti dalla realizzazione dell’insediamento; che, nel caso di specie, i pregiudizi lamentati e paventati dai ricorrenti si ricollegherebbero in maniera diretta alla presenza dell’impianto della C.A.S. e non ai provvedimenti impugnati.

1.1. – L’eccezione non può essere accolta.

In linea di fatto, i ricorrenti hanno dimostrato, anche attraverso il deposito della documentazione richiesta con l’ordinanza istruttoria n. 7/2010 del 16 giugno 2010, l’esistenza del requisito dello stabile collegamento con l’area interessata.

Sul piano giuridico, il Collegio non ritiene di dover discostarsi dalla dominante giurisprudenza in tema di legittimazione ad agire e di legittimazione a ricorrere, contro gli atti che consentono la realizzazione di interventi edificatori, secondo la quale "il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l’annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione atteso che l’esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare" (così Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908; nello stesso senso anche recenti decisioni di questo T.A.R.: cfr. 8 luglio 2009, n. 62, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

Anche con riferimento ai motivi che prendono in considerazione i rischi connessi alla vicinanza con l’impianto siderurgico, si deve rilevare che la sussistenza dell’interesse a ricorrere, e quindi a tutelarsi nei confronti degli atti impugnati, è ugualmente prospettata in termini di interazione tra la preesistenza dell’impianto industriale e la realizzazione dell’intervento oggetto degli atti impugnati e di conseguente aumento del rischio ambientale. In altri termini, il danno prospettato (cui l’annullamento giurisdizionale degli atti impugnati dovrebbe porre rimedio) ha pur sempre una connessione causale con la realizzazione dell’insediamento contestato, anche se questo dovesse comportare (appunto, sul piano causale) solamente un aumento del rischio già presente per l’azione di altri fattori (l’impianto siderurgico).

1.2. – Anche la seconda eccezione, che fa leva sull’asserita acquiescenza dei ricorrenti nei confronti della deliberazione del C.C. n. 65 del 21 marzo 2000 (approvazione della variante generale al P.R.G.C. con la quale all’area in questione era stata attribuita la destinazione residenziale), se volta a far dichiarare inammissibile l’intero ricorso, deve essere respinta, posto che in larga parte i vizi dedotti attengono a presupposti e a profili del procedimento di approvazione del P.U.D. che non incidono sulla destinazione urbanistica dell’area impressa con la deliberazione sopra citata. Fermo restando che la mancata impugnazione della decisione sulla destinazione residenziale dell’area dovrà essere valutata (in termini di fondatezza o meno) in sede di esame di eventuali censure che mettano in discussione tale scelta

2. – Nel merito, è fondato il primo motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 49, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, secondo cui "Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati".

In fatto, come precisato dai ricorrenti e non contestato dalle altre parti costituite (arg. ex art 64, comma 2, del codice processo amministrativo), è provata la circostanza che gli immobili di proprietà delle società proponenti non rappresentano i due terzi del reddito catastale di tutti gli immobili inclusi nel Piano attuativo. Peraltro, al fine di dimostrare il possesso del requisito in questione, sia il Comune di Aosta che le società controinteressate adducono che al tempo della presentazione del PUD il legale rappresentante della società E. s.r.l. "era munito di procure speciali notarili a vendere rilasciate dai titolari dei restanti tre mappali ricompresi nel perimetro dell’area de qua (e distinti al catasto al Fg. 58, mapp. 61, 460 e 486)" (cfr. memoria del Comune del 4 giugno 2010, p. 15).

Appare evidente, tuttavia, che la procura a vendere, pur se conferita in rem propriam, come nel caso di specie, non trasferisce la titolarità del diritto di proprietà sui terreni in questione. Pertanto, non può considerarsi integrato il presupposto di cui al cit. art. 49 comma 1.

3. – Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione del principio di precauzione in materia ambientale, in specie per la mancata considerazione, in sede di motivazione, dei pareri tecnici che hanno messo in evidenza gli aspetti di criticità ambientale.

In particolare si richiamano:

– il parere emesso dal Comitato Tecnico per l’Ambiente, in data 4 aprile 2007, che ha sostanzialmente fatto propria l’osservazione presentata dalla stessa C.A.S. circa l’inopportunità di un insediamento residenziale nei pressi di un impianto industriale "che presenta rischi di incidenti rilevanti";

– il parere della U.S.L. Valle d’Aosta, Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, del 28 febbraio 2008, in cui si rilevava come "la disposizione nord sud dei fabbricati renda più esposti gli stessi alle eventuali emissioni provenienti dallo stabilimento";

– i pareri del dirigente comunale responsabile del Settore Ambiente del Comune di Aosta, del 1 febbraio 2008 e del 13 gennaio 2009, nei quali si esprimeva contrarietà all’intervento pianificato poiché nel "piano di emergenza esterno per lo stabilimento C.A.S…. in particolare in quello denominato "acido fluoridrico" è previsto il blocco della viabilità immediatamente esterna allo stabilimento ed il suo utilizzo quale via di esodo o per i mezzi di soccorso";

– altri pareri acquisiti al procedimento.

4. – Le censure sono complessivamente infondate.

In primo luogo, va osservato che alcuni dei rilievi formulati nei pareri citati involgono la scelta della destinazione residenziale dell’area interessata. Il riferimento è alla segnalata inopportunità di un insediamento residenziale nei pressi di un impianto industriale. Come accennato, la scelta urbanistica fondamentale è stata impressa con la deliberazione del C.C. n. 65 del 21 marzo 2000, di approvazione della variante generale al P.R.G.C., non impugnata, con la quale all’area in questione era stata attribuita la destinazione residenziale, e non può – in questa sede – essere rimessa in discussione.

In ordine agli altri pareri, precisato che con la nota del 10 aprile 2009 il dirigente comunale del Settore Ambiente ha modificato in senso favorevole il proprio parere, la motivazione addotta dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 29 del 29 aprile 2009 appare congrua nel confutare, in particolare, la criticità legata alla viabilità intorno all’impianto della Cogne Acciai, rilevando come il progetto preveda "una viabilità di accesso da via Berthet e da via Valli Valdostane che non intralcia eventuali operazioni legate all’applicazione del Piano di Emergenza Esterno riguardante la normativa Seveso cui è soggetto lo stabilimento". E, in linea generale, osservando come l’area ci collochi comunque all’esterno della zona di attenzione individuata nel caso di incidenti all’impianto acido fluoridrico.

Ne deriva la infondatezza del motivo in esame, come proposto nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti, posto che la violazione del principio di precauzione in materia ambientale recede a fronte di un apparato motivazionale che esamini compiutamente i rilievi istruttori emersi nel procedimento e che non appaia illogico o contraddittorio (come non appare nel caso di specie).

5. – Le medesime considerazioni debbono essere estese ai motivi aggiunti, nella parte in cui ripropongono tali censure nei confronti della deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, n. 1612 del 12 giugno 2009, e della deliberazione del Consiglio Comunale di Aosta n. 76 del 25 novembre 2009, relative all’approvazione definitiva della variante generale al P.R.G.C. del Comune di Aosta. Anche l’autonoma doglianza che si appunta sulla mancata considerazione, da parte della Giunta Regionale nella deliberazione impugnata, del parere espresso dalla "Conferenza di pianificazione" (circa la non opportunità di destinazione ad insediamenti residenziale dell’area in questione) è priva di pregio considerata l’estrema genericità del rilievo così formulato.

5. – In definitiva, il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, come specificato in dispositivo. I motivi aggiunti debbono essere rigettati.

Le spese giudiziali possono essere integralmente compensate tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

– annulla la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Aosta n. 67 del 28 ottobre 2009 e la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Aosta n. 29 del 29 aprile 2009.

Rigetta i motivi aggiunti, depositati il 23 febbraio 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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