Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-03-2011, n. 9445 omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunziata in data 29 aprile 2009, il GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere applicava, ex art. 444 c.p., a C. M. – quale responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p., commesso in (OMISSIS) – concesse le attenuanti generiche, la pena di mesi UNDICI di reclusione.

Al predetto era altresì riconosciuta la sospensione condizionale della pena. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli denunziando il vizio di violazione di legge, per aver omesso il Giudice di prime cure di irrogare all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (non trattandosi di pena accessoria, espressamente esclusa dal disposto dell’art. 445 c.p.p., comma 1) conseguente ex lege, per il periodo indicato nell’art. 222 C.d.S., comma 2, alla condanna pronunziata anche in sede di patteggiamento. Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida.

Con memoria di replica depositata nelle more, il difensore insta, in via principale, per il rigetto del ricorso (essendosi formato il giudicato in punto all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida in difetto dell’accertamento dei relativi presupposti) ovvero la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente; in subordine si che detta sanzione accessoria sia applicata nel minimo edittale tenuto conto della riduzione prevista dall’art. 222 C.d.S., comma 2 bis.

Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è fondato e va accolto.

Alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità, la sanzione accessoria de qua deve esser applicata in via autonoma dal Giudice di prime cure anche in caso di patteggiamento, conseguendo di diritto all’applicazione della pena principale all’imputato riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p.: reato commesso con violazione della disciplina della circolazione stradale.

Esula peraltro l’applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria dall’oggetto dell’accordo concluso tra le parti, limitatamente alla misura della pena (cfr. Sez. 6 n. 45687 del 20 novembre 2008 – dep. 10 dicembre 2008 – imp. P.G. in proc. Cuomo).

Il che consente di ritenere assolutamente infondate le obiezioni introdotte dalla difesa con la memoria di replica, non essendo possibile instaurare alcuna "connessione" logica tra omesso accenno al disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. e formazione parziale del "giudicato che involge anche il mancato accertamento dei presupposti per applicare la sanzione amministrativa accessoria" (come si legge nell’atto di parte) attesa la conclamata violazione del chiaro precetto enunciato dall’art. 222 cod. strada la cui obbligatoria applicazione consegue, come dedotto dal Procuratore Generale, dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato in ordine a reati commessi con violazione della disciplina della circolazione stradale;

responsabilità penale dell’imputato incontestabile nell’aver fatto ricorso all’istituto disciplinato dall’art. 444 e segg. cod. proc. pen..
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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