Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-03-2011, n. 9383 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.S. ricorre per cassazione per tramite del difensore, avverso la sentenza emessa in data 16 febbraio 2010 dalla Corte d’appello di Caltanissetta a conferma di quella pronunziata il 3 luglio 2008, dal Tribunale di Caltanissetta che lo aveva giudicato responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3, commesso in (OMISSIS) (per aver contribuito a cagionare, per colpa generica e specifica, la morte di L.M. G. e di Lo.Ma.Gi., trasportati a bordo della Fiat Marea weekend tg. (OMISSIS) condotta da Q.F. – già giudicato separatamente – che aveva violentemente tamponato il rimorchio agganciato alla trattrice agricola tg. (OMISSIS), condotta dall’imputato con impianto di illuminazione posteriore non funzionante e privo del prescritto dispositivo lampeggiante a luce gialla, che lo precedeva sulla SS n. (OMISSIS) in ora notturna, andando poi a collidere, assunta, a causa del tamponamento, posizione trasversale, con la parte anteriore dell’autobus Bova Futura tg. (OMISSIS), che stava sopraggiungendo sull’opposta corsia di marcia) per l’effetto condannandolo, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di UN anno e mesi QUATTRO di reclusione – doppi benefici di legge – oltrechè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.

La Corte d’appello era pervenuta alla ricostruzione dell’incidente – in perfetta adesione alla descrizione contenuta nel capo di imputazione – sulla base degli accertamenti eseguiti dal consulente del P.M., ritenuti improntati a logiche e rigorose valutazioni ed immuni da errori tecnici nonchè fondati in particolare sulle risultanze dei rilievi effettuati in loco dai Carabinieri.

Se al Q., conducente della Fiat Marea era addebitabile sia di aver proceduto ad una velocità di circa 94 km/orari – e quindi superiore al limite massimo consentito – sia di aver negligentemente valutato la cinematica del veicolo che lo precedeva (ponendo in atto tardivamente una manovra di rallentamento e di spostamento a sinistra), il N. versava tuttavia, a propria volta, in colpa per aver condotto la trattrice ed il rimorchio, privo di impianto di illuminazione e del prescritto lampeggiante, così determinando la prima condizione dell’evento, attesochè al conducente dell’autovettura era stato precluso un tempestivo avvistamento in ora notturna oltrechè una valutazione sulla cinematica della trattrice (che procedeva a 30 km/orari) in rapporto alla propria velocità.

Si era altresì accertato che lo spinotto di collegamento del cavo elettrico delle luci posteriori del rimorchio non era stato agganciato all’impianto elettrico della trattrice giacchè, pur essendo i contatti integri, la spina era risultata danneggiata. Nè poteva essersi verificato che detto cavo si fosse sganciato a causa della leggera rotazione subita dal rimorchio per effetto dell’incidente, non avendo esso subito alcuna anomala "tensione".

In base poi alla documentazione fotografica era da escludere che il rimorchio fosse dotato, nella parte posteriore, di "catadiottri rifrangenti" (tali da supplire,sia pur parzialmente, all’inesistenza delle luci).

Con il proposto ricorso censura il difensore la suddetta sentenza per violazione dell’art. 606 lett. D) in relazione agli artt. 495, 507 e 603 cod. proc. pen nonchè dell’art. 606 lett. B) in relazione all’art. 526 c.p.p. e dell’art. 606 c.p.p., lett. E).

Entrambi i Giudici di merito hanno disatteso infondatamente la richiesta della difesa di procedere alla nomina di un perito d’ufficio che avrebbe chiarito le notevoli incongruenze in cui era caduto il consulente del P.M. sulle cui conclusioni poggia sostanzialmente l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato N., avendo peraltro la Corte d’appello obliterato i più attendibili accertamenti del consulente della difesa.

Inoltre nessun elemento, acquisito dall’istruttoria, ha consentito di affermare che la trattrice agricola fosse, al pari del rimorchio, priva dei dispositivi posteriori di illuminazione al momento del sinistro, essendo verosimile che, a seguito del violento urto, il collegamento elettrico fosse stato danneggiato. La presenza dei catadiottri rifrangenti ne avrebbe comunque permesso l’avvistamento perchè attinti dalla luce proiettata dai fari anabbaglianti dell’autovettura ad oltre 10 mt. di distanza, essendone risultando peraltro il conducente in ciò agevolato dai fari accesi dell’autobus che proveniva in senso contrario.

Secondo il ricorrente quindi la responsabilità del sinistro risiedeva esclusivamente nella condotta del Q. (conducente della Fiat Marea che procedeva ad altissima velocità) come evidenziato dal consulente della difesa che ha fornito la dimostrazione tecnica del fatto che, se detta automobile avesse mantenuto una velocità massima di 90 km/orari, ai conducente sarebbe stato possibile compiere una tempestiva manovra di frenatura sì da evitare di tamponare il rimorchio che lo precedeva, anche ove avvistato a soli 30 mt di distanza.

Con memoria depositata nell’imminenza dell’odierna udienza, il difensore insiste per l’accoglimento del ricorso con annullamento della gravata sentenza, emessa in difetto di accertamenti tecnici demandati ad un perito – terzo.

Il ricorso va giudicato inammissibile perchè proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con ogni conseguente statuizione in favore della parte civile, come da dispositivo.

Il ricorso va giudicato inammissibile perchè proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con ogni conseguente statuizione, come da dispositivo. Come osservato dal Procuratore Generale, non è sussumibile nel motivo enunciato dall’art. 606 c.p.p., lett. D) il diniego dell’espletamento di perizia d’ufficio – richiesta dalla difesa in entrambi i giudizi di merito – non potendo la perizia qualificarsi come "prova decisiva" a discarico. Le altre doglianze dedotte dal ricorrente, attengono a vizi motivazionali o di inosservanza della legge processuale, del tutto insussistenti. In buona sostanza ed in sintesi rileva la Corte che in realtà il difensore pretenderebbe si procedesse in questa sede ad una rinnovata valutazione della vicenda fattuale operata dai giudici di merito con motivazione giuridicamente del tutto corretta ed indenne da vizi logici, oltrechè conforme ai principi di diritto nella fattispecie concreta applicabili; il tutto ovviamente sol perchè la Corte d’appello era pervenuta alla conferma delle statuizioni di condanna della sentenza di primo grado sul presupposto dell’ineccepibile affermazione della penale responsabilità dell’imputato N..

Ed a ciò intende il ricorrente strumentalmente giungere riponendo dinanzi a questa Corte le stesse doglianze già esaminate dai Giudici d’appello allo scopo di ribadire, a confutazione principalmente del convincimento esposto nella motivazione della sentenza impugnata che, pur in difetto di funzionamento delle luci posteriori del rimorchio della trattrice condotta dall’imputato, il veicolo, grazie ai catadiottri rifrangenti posteriori, sarebbe stato comunque avvistabile per il Q. che guidava l’autovettura sopraggiungendo da tergo da ritenersi l’unico responsabile del sinistro per aver proceduto ad eccessiva velocità. In verità, con assunto dimostrato dai rilievi fotografici presi in esame dai Giudici di merito, il rimorchio era risultato privo di tali sistemi ottici rifrangenti.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita e liquida le stesse in complessive Euro 3.250, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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