Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1459 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto, nell’ottobre del 1991, al pretore del lavoro, i ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle prestazioni svolte in regime di plusorario nel periodo 1/6/8330/8/91.

Il giudice, con pronuncia resa nell’udienza del 6/11/2001 ha declinato la propria giurisdizione con riguardo all’attività prestata successivamente al 31/12/85.

Gli istanti, con ricorso notificato nel 2002, hanno riproposto, dinanzi al Tar, la richiesta di pagamento, limitandola agli anni 1987 e 1988, atteso che nel frattempo l’amministrazione aveva provveduto al pagamento delle somme relative agli altri anni, ed hanno chiesto il pagamento delle somme accessorie a titolo di interessi e rivalutazione per gli anni 1986, 1989, 1990 e 1991.

Il Tar, con la sentenza qui appellata, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuta decadenza dei ricorrenti dal diritto di azione, ai sensi dell’art. 69, 7° co. del D.Lgs. n.165/01, con cui si dispone che le controversie, quale quella in esame, relative a questioni attinenti a periodi di lavoro anteriore al 30/6/98, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Con l’appello in esame proposto avverso tale sentenza, i ricorrenti sostengono la non applicabilità della citata norma nei loro confronti, in quanto, nella fattispecie, si sarebbe in presenza di una mera "translatio iudici" e pertanto il ricorso proposto in riassunzione dinanzi al Tar non può considerarsi come ricorso nuovo, ma deve ritenersi una mera prosecuzione del giudizio a suo tempo iniziato dinanzi al pretore del lavoro.

In relazione ad una ulteriore eccezione proposta in primo grado dall’amministrazione, gli appellanti hanno sostenuto l’insussistenza del difetto di legittimazione dell’Usl n. 1, a cui era stato notificato il ricorso al posto del gestione liquidatoria, in quanto il giudizio si sarebbe instaurato prima della creazione delle nuove AUSL; nel merito, infine, hanno sostenuto la fondatezza delle loro pretese.

Le controparti intimate in sede di appello, non si sono costituite in giudizio.
Motivi della decisione

In via preliminare va estromesso dal ricorso il dott. Arnaldo Stangoni, inserito per errore tra gli appellanti e che ha proposto autonomo appello avverso la sentenza n. 1786/02, avente il medesimo oggetto.

L’appello deve ritenersi infondato.

Il ricorso, infatti, è stato notificato nel 2002, quando il diritto di agire, ai sensi dell’art. 69, 7° co del D.lgs. n. 165/01, si era estinto, non potendo applicarsi, alla fattispecie, l’istituto processuale della traslazione, ai fini della conservazione della domanda.

Al riguardo, possono richiamarsi le motivazioni dell’Ad. pl. n.4/07:

"La norma ora cit. (oggi art. 69 comma 7 del T.U. n. 165 del 2001) dispone che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Alle origini la giurisprudenza ha ritenuto che la cit. disposizione fosse rivolta a sancire che i ricorsi sopramenzionati, se non proposti entro il 15 settembre 2000 innanzi al giudice amministrativo, avrebbero potuto essere radicati oltre tale data innanzi al giudice ordinario (la nuova giurisdizione subentrata al giudice amministrativo dopo la c.d. privatizzazione). Nel prosieguo, però, si è consolidato un diverso indirizzo – condiviso sia dalla Corte di Cassazione che dalla giurisprudenza amministrativa – che collega alla scadenza del termine del 15 settembre 2000 la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso. Una soluzione che è stata giustificata facendo leva sull’intendimento legislativo di non coinvolgere il giudice ordinario in controversie relative a rapporti nati in un periodo nel quale non sussisteva ancora la sua giurisdizione e, al tempo stesso, di non coinvolgere troppo a lungo il giudice amministrativo in una giurisdizione ormai perduta. La Corte Costituzionale chiamata a valutare la nuova disciplina capace di comportare, con l’introduzione del perentorio termine decadenziale del 15 settembre 2000, anche la riduzione di più lunghi termini in passato accordati dalla legge (come ad es. quello di prescrizione), ha avuto occasione di rilevare che il nuovo assetto risulta ineccepibile sul piano costituzionale risultando ispirato a coerenti esigenze organizzative connesse al trapasso da una giurisdizione all’altra. (Corte cost. ord.ze nn. 214/04; 213/05; 382/05; 197/06)".

Pertanto, la data del 15 settembre 2000 costituisce un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale compresa quella concernente la operatività della translatio iudicii(SS.UU. n. 616/07).

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

Nulla per le spese, non essendosi costituite le controparti intimate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, estromette l’appellante Arnaldo Stangoni, respinge l’appello e per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; nulla per le spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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