Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-03-2011, n. 9382

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.M. ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza emessa in data 11 gennaio 2010 dalla Corte d’appello di Brescia – Sezione penale per i minorenni a conferma della sentenza pronunziata dal Tribunale per i minorenni di Brescia in data 18 giugno 2009, in esito a giudizio abbreviato, con la quale era riconosciuta responsabile del delitto di cui agli artt. 110 e 624 – bis c.p., art. 625 c.p., n. 2, commesso in (OMISSIS) e, per l’effetto condannata, concessa la diminuente della minore età dichiarata equivalente all’aggravante contestata ed esclusa la recidiva, alla pena di UN anno di reclusione ed Euro 309 di multa.

Si duole il ricorrente della reiezione della richiesta di rinvio del procedimento formulata dinanzi al Giudice di secondo grado in ragione del legittimo impedimento dovuto a grave menomazione subita dallo stesso difensore per i postumi di intervento chirurgico ortopedico di sostituzione dell’apparato coxo – femorale.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello (che ha richiamato il disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 3 che non prevede il rinvio del procedimento camerale in caso di legittimo impedimento del difensore, essendo invece previsto che le parti siano sentite sole se comparse) deduce il ricorrente che con sentenza n. 13033 del 2000 la Corte di cassazione – sezione 2 penale ha statuito che la regola stabilita dall’art. 420 ter c.p.p., comma 5, n. 2 – ove è previsto il rinvio dell’udienza preliminare in caso di legittimo impedimento del difensore – trova applicazione, per identità di ratio, anche nel procedimento camerale d’appello disciplinato dall’art. 599 c.p.p.. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Alla stregua del prevalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte – al quale il Collegio intende aderire – fatto proprio invero da numerose pronunzie a partire dal 2002 fino alla più recente n. 14396 emessa dalla Sez. 6 il 19 febbraio 2009 – dep. 1 aprile 2009 – imp. P.O. in proc. Leoni, va ribadito che "il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti siano sentiti, solo se compaiono" dando invece luogo al rinvio dell’udienza, à sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 4, il legittimo impedimento dell’imputato che abbia chiesto di esser sentito personalmente ovvero che abbia manifestato la volontà di comparire (cfr. Sez. 4 n. 20576 del 17 marzo 2005 imp. Arenzani).

Atteso peraltro il chiaro ed inequivoco tenore letterale della disposizione codicistica, non può che esser invece disattesa l’unica – neppur recente – pronunzia di segno contrario citata dal ricorrente: Sez. 2 n. 13033 dell’11 ottobre 2000 – dep. 14 dicembre 2000 – imp. Matranga.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità o gli altri elementi identificativi, a norma del D.Lgs. n. 193 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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