Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-03-2011, n. 9379 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione M.V., tramite il difensore, avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dalla Corte d’appello di Bologna, a conferma della sentenza pronunziata il 22 dicembre 2005 dal Tribunale monocratico di Modena che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, commesso in (OMISSIS) (per aver cagionato, per colpa generica e specifica, la morte di P.G., con il quale veniva a collidere mentre, alla guida della propria autovettura tg.

(OMISSIS), attraversava l’incrocio tra (OMISSIS) a velocità non prudenziale e comunque superiore al prescritto limite sì da non riuscire ad arrestarsi o ad evitare l’urto con l’automobile della vittima), condannandolo per l’effetto, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 6 dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi TRE di reclusione, con i doppi benefici di legge. La Corte d’appello, al pari del Giudice di primo grado, sulla base delle risultanze istruttorie, era pervenuta alla ricostruzione dell’incidente in conformità alla descrizione dei fatti enunciata nel capo di imputazione, ferma la sussistenza della preponderante responsabilità dell’imputato che, pur avendo attraversato l’incrocio con semaforo con luce verde (come dallo stesso affermato senza smentite di sorta) aveva tuttavia mantenuto una velocità stimata dal consulente del P.M. in 74 km/orari – e quindi eccessiva e non prudenziale – sì da rendere inevitabile l’urto con il veicolo condotto dalla vittima.

Con il primo motivo di ricorso la difesa censura la sentenza della Corte d’appello per inosservanza od erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. nonchè per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Le risultanze istruttorie, contrariamente agli assunti del Giudice di secondo grado, non hanno dimostrato con certezza la ricorrenza del nesso eziologico tra la condotta dell’imputato e l’evento.

Il fatto che il prevenuto procedesse, al momento della collisione con la vettura condotta dalla vittima, ad una velocità di circa 70 km/orari invece che di 50 km/orari (come prescritto) era esclusivo risultato delle congetture del consulente del P.M., (acriticamente recepite dai Giudici di entrambi i gradi di merito) che peraltro non aveva negato una certa approssimazione ed incertezza nei calcoli da lui stesso eseguiti. In ogni caso, anche ipotizzando una siffatta velocità, era irragionevole sostenere che l’imputato avrebbe potuto evitare l’urto, previo tempestivo avvistamento dell’approssimarsi all’incrocio del veicolo antagonista, soprattutto perchè, in ossequio al disposto dell’art. 41 C.d.S., comma 9 questi era intento a guardare verso l’alto per tenere sotto controllo la luce semaforica verde.

La condotta di guida della vittima (che aveva attraversato l’incrocio nonostante il semaforo proiettasse luce rossa; che non portava le lenti prescritte per la guida e che non aveva allacciata la cintura di sicurezza) ha invece costituito la causa esclusiva della determinazione dell’evento, avendo il comportamento dell’imputato rivestito il ruolo non di fattore concausale, ma di semplice elemento occasionale privo di rilievo.

Con il secondo motivo, lamenta il difensore l’inosservanza od erronea applicazione della legge penale e dell’art. 41 C.d.S., comma 9: norma giuridica extra – penale di cui deve tenersi conto nell’applicazione della legge penale. La corretta osservanza di tale disposizione (che obbliga colui che attraversa un incrocio regolato da impianto semaforico a controllare lo stesso al fine di evitare di impegnare l’intersezione senza avere a certezza di poterla liberare prima dell’accensione della luce rossa) avrebbe imposto di giudicare del tutto legittima la condotta di guida del prevenuto – che non aveva potuto verificare,per tale assorbente ragione, se provenissero altri veicoli dalle strade laterali – con esclusione di qualsivoglia nesso di causalità tra la stessa e l’evento.

Giudica il Collegio manifestamente infondato, il proposto ricorso, condividendo l’avviso espresso dal Procuratore Generale.

La Corte d’appello di Bologna, con motivazione del tutto congrua, esaustiva ed immune da contraddittorietà o da illogicità, ha affermato, facendo corretta applicazione, al caso esaminato, dei principi di diritto in tema di nesso di causalità che, "a prescindere dalla innegabile condotta colposa concorrente della vittima", condizione ineludibile dell’evento si era rivelato anche il comportamento colposo dell’imputato che al momento dell’impatto, procedeva, ad una velocità di 78/80 km/orari (e quindi superiore al limite previsto di 50 km/orari) e che, approssimandosi all’intersezione regolata da impianto semaforico, aveva omesso di avvistare fin da 31 metri di distanza (essendo del tutto libera la visuale del teatro del sinistro) il sopraggiungere della Fiat PUNTO, condotta dalla vittima, che era in procinto di attraversare l’incrocio ad una ben più ridotta velocità, stimata in 15/16 km/orari.

Contrariamente all’inverosimile assunto del ricorrente, è egualmente innegabile, oltrechè concettualmente intuitivo, che se il M. avesse mantenuto, in prossimità dell’incrocio, una velocità compresa entro il limite prefissato od una velocità comunque ridotta in misura prudenziale (come prescritto dalle norme del C.d.S.) e se avesse tempestivamente avvistato il sopraggiungere del veicolo antagonista: circostanza in realtà impedita da una condotta di guida disattenta ed imprudente (comunque non preclusa, come la comune esperienza di guida insegna, anche dalla necessità di prestare contemporaneamente attenzione all’impianto semaforico in ossequio al disposto dell’art. 41 C.d.S., comma 9) avrebbe permesso alla Fiat PUNTO di "sfilargli " ovvero avrebbe reso in ogni caso meno devastanti le conseguenze del violento impatto tra i due autoveicoli.

Del tutto condivisibili perchè saldamente ancorate ad incontestabili elementi di fatto, pacificamente accertati, appaiono le valutazioni critiche alla cui stregua la Corte d’appello ha fatto proprio l’avviso espresso dal CT S. quanto alla determinazione della velocità del veicolo condotto dall’imputato, di cui sopra si è detto. Trattasi invero di considerazioni tecniche basate non solo su rilevazioni desumibili dal teorico calcolo matematico dello spazio d’arresto necessario in rapporto ad un dato valore della velocità,una volta azionato l’impianto frenante del veicolo, ma anche sul rilevante differenziale della velocità cui procedevano i due veicoli, come dimostrato dalla diversa massa degli stessi e sul dato obiettivo dell’entrata in funzione degli airbags della vettura Opel OMEGA, condotta dal M., provocata, stante la diseguale massa dei due veicoli, dal procedere ad una velocità più che doppia dei 30 km/orari.

Il che conduce necessariamente e razionalmente ad escludere ictu oculi che la condotta positiva e le omissioni in cui versava la vittima al momento del fatto (come del pari acclarate ed in narrativa descritte) possano aver assunto "forza causale autonoma ed esclusiva" (come si sostiene infondatamente in ricorso) sì da interrompere il nesso di causalità tra quelle risalenti al M. e l’evento, non potendosi alle prime riconoscere un’efficienza ed una capacità di sì alto grado che gli altri fattori precedenti o concomitanti concorrono e svolgono un ruolo meramente occasionale (cfr. Sez. 4 n. 9553 del 5 febbraio 1991 – dep. 14 settembre 1991 – imp. Navone).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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