Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1455 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria del diritto a percepire i compensi spettanti per l’attività svolta in plus orario negli anni 1987 e 1988.

Il Tar ha in parte ha dichiarato inammissibile ed in parte ha respinto il gravame.

Con l’appello in esame si sostiene che l’amministrazione aveva riconosciuto a favore dei ricorrenti, nel periodo indicato, l’attività svolta in plusorario e che, con la delibera n. 1782 delle 30/9/95 l’Usl aveva specificamente impegnato la somma necessaria per il pagamento dell’incentivazione relativa a tali anni.

In subordine, si chiede che l’attività svolta venga retribuita ai sensi dell’art. 2041 c.c.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

"La giurisprudenza della Sezione – dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi – è ferma, invero, nel ritenere che il fatto che il fondo per il pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plusorario) debba essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico in quanto in materia la normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul fondo in questione; pertanto, il regime particolare di questa forma di incentivazione vale solo e soltanto nei limiti di capienza delle risorse disponibili sul fondo previsto dagli art. 59 e sgg. del d.p.r. 25 giugno 1983, n. 348, mentre, una volta esaurite le disponibilità di tale fondo, le prestazioni eccedenti possono essere retribuite con altre tecniche, ad esempio come lavoro straordinario.""La Sezione ha anche ritenuto (cfr. 3 agosto 2004, n. 5409) che la misura del compenso per l’attività prestata in plusorario ai sensi degli artt. 60 e seguenti del d.p.r. 25 giugno 1983, n. 348, degli artt. 66 e 101 e seguenti del d.p.r. 20 maggio 1987, n. 270, dell’art. 127 del d.p.r. 28 novembre 1990, n. 384, trova un limite vincolante ed insuperabile nella copertura finanziaria, vale a dire nelle disponibilità dei fondi appositamente costituiti.Il limite, costituito dalle risorse finanziarie destinate a remunerare il plusorario, si desume dalle esplicite disposizioni sopra elencate, nelle quali si stabilisce che l’attività lavorativa prestata nell’ambito di questa soluzione organizzativa è compensata mediante ripartizione degli appositi fondi aventi tale specifica destinazione (art. 60 d.p.r. n. 348/83; art. 66, secondo comma, ed art. 67 del d.p.r. n. 270/1987; artt. 127, sesto comma, e 129 del d.p.r. n. 384/1990).Ma è un limite insito anche nella programmazione delle ore di lavoro eseguibili in plusorario, che non poteva che avvenire in via preventiva, in vista delle finalità di produttività perseguite, e nel modo di costituzione del fondo da distribuire, mediante l’apporto dell’apposito finanziamento regionale, dei risparmi di spesa in regime di convenzionamento, dei corrispettivi per prestazioni non riconducibili nei compiti d’istituto, questi ultimi sicuramente accertabili soltanto a consuntivo.Il compenso complessivo spettante a ciascun dipendente della struttura organizzativa interessata dal plusorario, perciò, non poteva che essere determinato a posteriori in modo definitivo, e con riguardo alle disponibilità costituite dalle risorse affluite all’apposito fondo.È questo il limite non superabile per remunerare le correlative prestazioni (cfr., in tal senso anche Sez. V, 12 aprile 2005, n. 1620; 12 luglio 1996, n. 862; 17 settembre 1996, n. 1139; 12 giugno 1997, n. 631; 15 novembre 1999, n. 1912; Sez. VI, 1° dicembre 1999.3807/1, n. 2046; 3 novembre 2000, n. 5922)."(C.S 5631/06;cfr. anche C.S. n.435/07, n.3807/10).

Ciò posto, nella fattispecie in esame risulta chiaramente dalla nota prot. n 1405/cs del 13 aprile 1995, che nessuna delibera è stata adottata, con riferimento agli anni 1987 e 1988, in ordine all’autorizzazione allo svolgimento del plusorario; né può darsi valore dirimente alla successiva delibera n. 1782 del 30 settembre 1995, con cui si disponeva l’impegno di una consistente somma da destinare all’istituto della produttività per tali anni, non risultando, poi, alcuna delibera successiva in ordine alla effettiva giacenza di tali fondi e alla loro effettiva destinazione al plusorario.

Pertanto, non essendo provata la disponibilità delle risorse necessarie, né la loro destinazione formale al plusorario, la domanda deve ritenersi inammissibile.

Né può essere accolta la domanda subordinata, consistente nel riconoscimento di un indebito arricchimento, atteso che non risulta essersi verificata alcuna effettiva diminuzione patrimoniale a danno dei singoli dipendenti.

In relazione a quanto esposto, i motivi di gravame devono ritenersi infondati e vanno, di conseguenza, respinti.

In considerazione della peculiarità della questione, le spese del giudizio possono essere compensate
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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